La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, affronta la tematica della rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, sia in comparsa conclusionale che in memoria di replica, chiarendo che nonostante la natura principalmente illustrativa e riepilogativa di questi atti, è comunque possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni.

Tale principio si base sulla possibilità di restrizione del thema decidendum, attraverso la modifica o rinuncia alla domanda o alle eccezioni precedentemente formulate, anche in fasi avanzate del processo.

Sotto tale profilo, si evidenzia nella sentenza in esame che  la restrizione del thema decidendum, conseguente alla rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate,  resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965, richiamate espressamente nella pronuncia in oggetto)

Si osserva infatti nella pronuncia in commento, che  “Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.

Ciò in conformità con il principio dispositivo, alla luce del quale è sempre possibile una rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, purchè si instauri sul punto il contraddittorio, per come espressamente previsto dall’art.306 c.p.c., in tema di rinuncia agli atti.

Evidenzia la Corte, che detta rinuncia, in quanto sostanzialmente modificativa del thema decidendum, potrebbe comportare una remissione sul ruolo della causa, qualora il Giudice ritenga opportuno assicurare alla controparte un’interlocuzione sulla stessa, non necessaria, qualora quest’ultima ad esempio, prenda posizione sul punto nella memoria di replica e la questione non necessiti di ulteriori chiarimenti.

Si precisa, inoltre, nella pronuncia in commento che il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art.5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione  del Giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto, comporti invece, l’attribuzione della giurisdizione al Giudice che ne era privo, al momento della proposizione della domanda, come nel caso in esame (cfr. Cass. n. 7007/19; s.u. 28811/11; Cass. s.u. n. 14654/11; Cass. s.u. n. 10312/06, richiamate nella pronuncia in commento).

Conclusivamente si può ritenere, che alla stregua dei principi testè affermati, che la riconosciuta possibilità di rinunciare alle domande proposte nel giudizio anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, debba essere necessariamente bilanciata con il principio del contraddittorio, che impone al Giudice di rimettere la causa sul ruolo, ove ravvisi, per effetto della rinuncia, la necessità di assicurare una compiuta difesa della controparte, anche ai fini della pronuncia sulle spese di lite.

Scarica il pdf

Condividi