La Quinta sezione penale, con la sentenza n.6993 del 13/11/2023 (dep. 15/02/2024) ha affermato che non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen. (così la notizia di decisione).

La sentenza prende le mosse dalla lettera dell’art. 581 cod. proc. pen., che, al comma 1-ter, prevede che “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”; la Corte ha ritenuto che, sebbene la norma faccia riferimento alle “parti private”,  nel novero delle stesse non possano rientrare la parte civile, il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, dato che tali parti processuali, a norma dell’art. 100, comma 5, cod. proc. pen., vedono il proprio domicilio “eletto” già prefissato normativamente, “per ogni effetto processuale”, presso il loro difensore, presso il quale deve essere eseguita anche la notificazione, a norma dell’art. 154, comma 4, cod. proc. pen; è stato anche evidenziato, nella sentenza in commento, che nella giurisprudenza della Corte Edu è leggibile una linea interpretativa consolidata che va nel senso, più volte affermato, di ritenere che l’applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso (e a maggior ragione un’impugnazione di merito in appello) rischia di violare il diritto di accesso alla giustizia, compromettendolo nella sua essenza, quando l’interpretazione eccessivamente formalistica della legge ordinaria impedisce di fatto l’esame nel merito del ricorso proposto dall’interessato (Corte Edu, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia; Beles e a. c. Repubblica ceca, 2002, Zvols19? Zvolské c. Repubblica Ceca, 2002).

Rileva la Corte che del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già ritagliato spazi di differente applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per posizioni specifiche di imputati, con l’obiettivo di rendere più razionale e conforme ai principi del fair trial previsto dall’art. 6 CEDU la lettura di disposizioni processuali che impongono oneri di attivazione per le parti funzionali alla miglior organizzazione della fase impugnatoria ed alla conoscenza effettiva dell’udienza fissata per il giudizio: ad esempio, per coloro i quali risultino detenuti al momento della proposizione del gravame, non può applicarsi la nuova disposizione, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto, in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto, e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, Toure Isamaila, Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/6/2023, Quattrocchi, Rv. 285021).

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