Notizie dalla Corte di Giustizia a cura di Cristina Marzagalli
- La Giornata “porte aperte” dell’8 ottobre 2022 nei locali della Corte
Ogni anno la Corte di Giustizia apre le sue porte al pubblico per un’intera giornata. Sabato 8 ottobre 2022 numerosi funzionari della Corte, che si sono offerti come volontari, hanno accolto 1971 visitatori. Al loro arrivo, gli ospiti sono stati divisi in gruppi sulla base della loro lingua madre per partecipare a visite guidate organizzate in diverse lingue dell’Unione. I visitatori hanno così appreso il funzionamento dell’istituzione grazie alle spiegazioni delle guide e attraverso la visita degli edifici e dei luoghi emblematici della Corte. Durante la visita hanno potuto scoprire, in particolare, la grande sala delle deliberazioni e la grande sala d’udienza, ripercorrendo le fasi decisionali dei casi trattati dalla Corte. Hanno potuto accedere sino in cima alla Torre C per godere del panorama sul Granducato. Hanno scoperto i diversi e complessi servizi della Corte, quali l’Interpretazione, la Traduzione, a Ricerca e documentazione, le cancellerie, la Biblioteca…
Il presidente della Corte di giustizia, Koen Lenaerts, ha fatto una presentazione dell’istituzione nella grande aula d’udienza per poi rispondere alle domande di un pubblico molto attento. Grazie a quest’iniziativa molte persone e famiglie si avvicinano alla Corte di Giustizia con curiosità, ne apprendono la finalità e il funzionamento con modalità ludiche e ricreative negli ambienti trasformati per una grande festa: la sala di ristorazione della Galleria adibita a Kid’s corner dove i bambini hanno partecipato alle animazioni e ai giochi sul tema dell’Unione europea; le aule di formazione adattate a sale di proiezione di film didattici; le opere d’arte della Corte spiegate come in una mostra.
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- Rassegna di giurisprudenza
Tribunale dell’Unione, 12 ottobre 2022, sentenza T-502/19, Corneli / BCE(Politica economica e monetaria – Vigilanza sugli enti creditizi -Decisione della Banca centrale europea di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria)
Con ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, Francesca Corneli ha chiesto l’annullamento della decisione della BCE del 1 gennaio 2019, che pone Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria, nonché della successiva decisione della BCE del 29 marzo 2019, che ne proroga la durata fino al 30 settembre 2019.
La ricorrente è azionista di minoranza della banca. Al momento della presentazione del ricorso, ella deteneva 200.000 azioni ordinarie corrispondenti allo 0,000361 % del capitale sociale. il Tribunale dell’Unione ha accolto il ricorso della ricorrente e ha annullato le decisioni della BCE del 1 gennaio 2019 e del 29 marzo 2019. Il Tribunale ha ritenuto che la BCE sia incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate. Dette decisioni si fondano sugli articoli 69 octiesdecies e 70, paragrafo 1, del testo unico bancario e impongono il vincolo di amministrazione straordinaria in ragione del «deterioramento significativo» della situazione della banca. Secondo l’interpretazione del Tribunale, le norme poste a base delle decisioni non prevedono lo scioglimento degli organi di amministrazione o di controllo delle banche e l’istituzione di un’amministrazione straordinaria, nel caso in cui il «deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario [sarebbe] particolarmente significativo».
La BCE e la Commissione hanno sostenuto che la BCE è tenuta ad applicare, oltre al diritto nazionale, anche il diritto dell’Unione, cosa che avrebbe fatto nel caso concreto applicando la disposizione della direttiva 2059/14, la quale prevede l’amministrazione straordinaria in caso di deterioramento significativo della situazione dell’ente considerato.
Il Tribunale ha respinto l’argomentazione della BCE e della Commissione; ha ritenuto che, quando il diritto nazionale recepisce una direttiva – così come è avvenuto per l’art. 70 del testo unico bancario, è il diritto nazionale a dover essere applicato.
Corte di Giustizia, Grande sezione, 22 novembre 2022, Sentenza C-69/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, (Allontanamento – Cannabis terapeutica)
Un cittadino russo che ha sviluppato, all’età di sedici anni, una rara forma di cancro del sangue viene curato nei Paesi Bassi. Il suo trattamento medico, che non è autorizzato in Russia, consiste in particolare nella somministrazione di cannabis terapeutica a fini analgesici. L’interessato ha presentato varie domande d’asilo nei Paesi Bassi, l’ultima delle quali è stata respinta nel 2020, e ha adito il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) con un ricorso contro la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Egli ritiene che debba essergli rilasciato un permesso di soggiorno o che, quantomeno, debba essergli accordato un rinvio del rimpatrio per motivi di salute in quanto la terapia a base di cannabis terapeutica nei Paesi Bassi è per lui essenziale e non potrebbe più condurre una vita dignitosa se tale terapia fosse interrotta. Il Tribunale dell’Aia ha chiesto alla Corte di giustizia se, nel caso in esame, il diritto dell’Unione si opponga all’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento. Nella sua sentenza, la Corte risponde che il diritto dell’Unione vi si oppone qualora sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che il rimpatrio dell’interessato lo esporrebbe, a causa dell’indisponibilità di cure adeguate nel paese di destinazione, ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, con conseguente dolore intenso.
Corte di Giustizia, Grande sezione, 8 novembre 2022, sentenza nelle cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P, Fiat Chrysler Finance Europe/ Commissione e Irlanda/ Commissione, (tax rulings)
I ruling fiscali sono decisioni adottate, su richiesta delle imprese, dall’amministrazione fiscale di alcuni Stati membri che determinano in anticipo l’imposta a cui tali imprese saranno soggette. Avendo sede sociale nel Granducato di Lussemburgo, Fiat Chrysler Finance Europe ha ottenuto dalle autorità fiscali lussemburghesi una decisione anticipata che avalla un metodo di determinazione della remunerazione di Fiat Chrysler Finance Europe, in quanto società integrata, per i servizi forniti alle altre società del gruppo Fiat/Chrysler. Nel 2015 la Commissione ha ritenuto che tale decisione preventiva costituisse un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno ai sensi del diritto dell’Unione. Sono stati presentati ricorsi da Fiat Chrysler Finance Europe e dal Lussemburgo dinanzi al Tribunale che, nel 2019, ha convalidato l’approccio della Commissione, respingendo i ricorsi. Fiat Chrysler Finance Europe e l’Irlanda hanno contestato sotto vari aspetti l’analisi effettuata dal Tribunale per determinare l’esistenza di un vantaggio economico, in particolare sotto il profilo delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Nella sentenza dell’8 novembre 2022, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha annullato anche la decisione della Commissione. Secondo la Corte, la Commissione ha applicato un principio di libera concorrenza distinto da quello definito dal diritto lussemburghese, in violazione delle disposizioni del trattato in materia di fiscalità diretta. In mancanza di un’armonizzazione in materia fiscale nel diritto dell’Unione, solo le disposizioni nazionali sono pertinenti ai fini dell’analisi della necessità di esaminare determinate transazioni alla luce del principio di libera concorrenza.