1. Premessa

La disciplina delle notificazioni degli atti del procedimento penale ha subìto una profonda trasformazione per effetto della riforma Cartabia[1], che, nell’ottica di un progressivo adeguamento agli strumenti tecnologici oggi comunemente in uso, affida un ruolo centrale alla notificazione con modalità telematiche (e, in prospettiva, al fascicolo digitale).

I punti cardine della riforma, nell’ambito delle notificazioni, sono la domiciliazione ex lege dell’indagato/imputato presso il difensore di fiducia o d’ufficio per la notificazione degli atti diversi da quelli introduttivi del giudizio; la tendenziale equiparazione delle notificazioni effettuate da p.m. e giudice; la dichiarazione/elezione di domicilio per le notificazioni da parte del querelante; la notificazione degli atti introduttivi del giudizio in forme garantite, per assicurare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.

Nelle pagine che seguono si è cercato di ripercorrere le numerose novità introdotte dalla riforma, evidenziando luci e ombre della nuova disciplina, soprattutto per quanto concerne l’impatto pratico all’interno degli uffici giudiziari.

2. Regole generali sulle notificazioni

2.1. Organi e forme delle notificazioni (art. 148 c.p.p.).

Prima dell’entrata in vigore della riforma, la notificazione degli atti era appannaggio dell’ufficiale giudiziario (o di chi ne esercita le funzioni): regola generale che è stata sovvertita dall’intervento del legislatore.

Ai sensi del nuovo art. 148 comma 1 c.p.p., infatti, la regola diventa la notificazione degli atti, a cura della segreteria del p.m. o della cancelleria del giudice, con modalità telematiche.

Si tratta, per vero, di modalità di notificazione già ampiamente diffusa negli uffici giudiziari, quantomeno per quanto riguarda le notifiche degli atti ai difensori, dotati per legge di una p.e.c.[2]

Rinviando alla normativa regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici per gli elementi di dettaglio[3], la norma stabilisce che le predette modalità telematiche di notificazione degli atti assicurano l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, la certezza (anche temporale) dell’avvenuta trasmissione e ricezione.

Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche, la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione (art. 168 comma 1 c.p.p.).

La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore, purché ne sia fatta menzione nel verbale, e la consegna di copia del documento analogico, ovviamente, sostituiscono le notificazioni con modalità telematiche (art. 148 commi 2 e 3).

Indicazioni di notevole importanza sono contenute nel comma 4 e seguenti dell’art. 148 c.p.p., atteso che, nella prassi, si tratterà del metodo regolare di notificazione degli atti a persone diverse dai difensori (indagato/imputato; p.o.; testimoni ecc.), almeno finché non entrerà a regime il c.d. domicilio digitale del destinatario delle notificazioni.

In particolare, laddove non sia possibile procedere con modalità telematiche – per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici – e fuori dei casi di lettura o consegna dell’atto (di cui sopra), la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria (p.m. o giudice) è eseguita:

a) di regola, dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, salvo che la legge disponga altrimenti;

b) dalla polizia giudiziaria, nei soli casi previsti dalla legge e, quando lo richieda il p.m., nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere (es. perquisizioni, sequestri) o è tenuta ad eseguire (es. ordinanza di applicazione di misure cautelari);

c) dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, in caso di urgenza, nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame, quando lo disponga l’a.g. procedente.

In tali casi, l’atto è notificato mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate negli articoli che seguono (art. 148 comma 8 c.p.p.).

2.2. Le notificazioni urgenti a mezzo telefono (art. 149 c.p.p.)

Qualora non sia stato possibile provvedere alla notifica in modalità telematica e ricorra una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero possono disporre che la notifica dell’atto a persona diversa dall’indagato/imputato – in particolare, dell’avviso (es. alla p.o.) o della convocazione (es. al testimone) – avvenga a mezzo del telefono, a cura della cancelleria o della segreteria. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, con le indicazioni di cui all’art. 149 comma 2 c.p.p.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, purché della stessa sia data immediatamente conferma al destinatario mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica – non necessariamente certificata (p.e.c.) – indicato dallo stesso (o, in alternativa, mediante telegramma).

Si evidenzia che sono stati abrogati gli artt. 150 (forme particolari di notificazioni disposte dal giudice) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale, atteso che la novella ha stabilito un regime unitario per le notificazioni effettuate da giudice e pubblico ministero.

2.3. Le notificazioni richieste dalle parti private (art. 152 c.p.p.)

Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private (si pensi alla citazione di un testimone da parte dell’imputato o della parte civile) possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o dall’invio dell’atto in forma di documento analogico effettuato dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, all’evidenza, l’impiego dello strumento telematico sarà subordinato all’effettiva disponibilità in capo al destinatario di un domicilio digitale.

2.4. Le notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero (art. 153 c.p.p.)

Le notificazioni delle parti private e dei difensori al pubblico ministero sono eseguite con modalità telematiche o, qualora ciò non sia possibile, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria del p.m.

Con le medesime modalità avvengono le comunicazioni al pubblico ministero di atti e provvedimenti del giudice, da parte della cancelleria.

3. Le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini e all’imputato

Prima di procedere all’analisi delle disposizioni afferenti alle notificazioni degli atti alla persona offesa (artt. 153-bis e 154 c.p.p.), è logicamente prioritario descrivere il regime delle notificazioni all’indagato/imputato delineato dalla riforma.

3.1. Le notificazioni all’imputato detenuto (art. 156 c.p.p.)

La prima figura disciplinata dal codice è quella dell’imputato/indagato detenuto. In adesione al principio di diritto recentemente formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione[4], il legislatore della riforma ha espressamente stabilito che le notificazioni all’imputato (o indagato) detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona (art. 156 comma 1 c.p.p.).

In proposito occorre sottolineare due aspetti: in primo luogo, la notificazione di atti all’indagato/imputato detenuto avviene tramite consegna “a mani” del detenuto, a prescindere che quest’ultimo sia stato ristretto nell’ambito del procedimento nel quale è stata disposta la notificazione ovvero in altro procedimento; in secondo luogo, in relazione all’indagato/imputato detenuto – a differenza dell’indagato/imputato libero – non vi è distinzione tra prima notificazione e notifiche successive alla prima, in entrambi i casi vigendo il regime della consegna “a mani”.

Viceversa, le notificazioni all’indagato/imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite nelle forme della prima notificazione all’imputato non detenuto (di cui all’art. 157 c.p.p.), a prescindere dal fatto che si tratti della prima notifica o di notifiche successive. In questo caso è espressamente esclusa la notifica con modalità telematiche.

3.2. La prima notificazione all’imputato non detenuto (art. 157 c.p.p.)

Come anticipato, nel caso di indagato/imputato libero, il codice distingue tra prima notificazione (i.e. la prima volta che un atto del procedimento viene notificato all’indagato/imputato) e notifiche successive alla prima. La grande novità della riforma Cartabia consiste proprio nell’introduzione di una sorta di domiciliazione ex lege presso il difensore per le notifiche successive alla prima, con le precisazioni di cui infra.

Il nuovo art. 157 c.p.p. esordisce così: “nei casi di cui all’articolo 148 comma 4 c.p.p.”. Si ricorda che la norma da ultimo richiamata è costruita in negativo, essa facendo riferimento ai casi in cui non è possibile procedere alle notifiche con modalità telematiche e non si è provveduto a lettura del provvedimento o consegna di copia dell’atto da parte della segreteria o della cancelleria.

In tali ipotesi, dunque, la prima notificazione all’indagato/imputato libero è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona.

L’art. 157 comma 1 c.p.p. fa tuttavia salva l’ipotesi in cui l’indagato/imputato non detenuto abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01 c.p.p. Occorre, pertanto, procedere ad una lettura combinata delle due disposizioni, se è vero che, nella maggior parte dei casi, è la polizia giudiziaria ad avere un primo contatto con la persona indagata, spesso anche prima che un procedimento penale sia stato iscritto.

In estrema sintesi, si procederà alla notificazione mediante consegna di copia dell’atto alla persona a cura dell’ufficiale giudiziario, solo laddove la polizia giudiziaria non abbia provveduto a redigere il c.d. verbale di identificazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 349 e 161 c.p.p.). Di talché, nella fase delle indagini preliminari, sarà buona prassi, per le ragioni di speditezza che si illustreranno infra, procedere sempre alla redazione del predetto verbale, onde evitare le lungaggini della procedura di notifica c.d. tradizionale.

Per il resto, la disciplina ricalca quella prevista dal vecchio art. 157 c.p.p., con le seguenti “innovazioni”:

i) in caso di notifica nel luogo in cui l’indagato/imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 157 comma 1 c.p.p.);

ii) in caso di notifica mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, l’ufficiale giudiziario invia copia dell’atto (non limitandosi più a dare comunicazione dell’avvenuto deposito) tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’indagato/imputato (art. 157 comma 8 c.p.p.): adempimento previsto a pena di nullità della notificazione ex art. 171 comma 1 lett. f) c.p.p.;

iii) con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con modalità telematiche, l’autorità giudiziaria avverte l’indagato/imputato (il quale non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161 comma 01, che hanno il medesimo contenuto) che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Nel medesimo atto l’autorità giudiziaria avverte altresì il destinatario dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento (art. 157 comma 8-ter c.p.p.).

Si sottolinea, ancora una volta, l’importanza della redazione del verbale di identificazione con i dovuti avvertimenti da parte della polizia giudiziaria, nel primo momento in cui viene in contatto con l’indagato/imputato. Ed infatti, il corretto adempimento del verbale da parte della p.g. semplifica le successive notificazioni a cura della autorità giudiziaria (e, in particolare, del pubblico ministero), che avverranno mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio, domiciliatario ex lege.

Nel caso in cui non vi sia in atti il predetto verbale, la prima notificazione all’indagato/imputato non detenuto, effettuata in modalità telematica (art. 148 comma 1 c.p.p.) o in maniera tradizionale (art. 157 c.p.p.), dovrà essere corredata dall’avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle relative agli atti introduttivi del giudizio, avverranno presso il difensore, a pena di nullità della notifica stessa ai sensi dell’art. 171 lett. e c.p.p.

Ne consegue che, qualora il primo atto notificato all’indagato sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., esso dovrà contenere il predetto avvertimento. Si sottolinea, pertanto, l’utilità pratica di introdurre il predetto avvertimento nel corpo del modello di avviso di conclusione delle indagini preliminari adottato dal pubblico ministero, onde evitare profili di nullità della notifica dell’atto;

iv) con una disposizione di carattere apparentemente deontologico, si prevede inoltre che l’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale (art. 157 comma 8-quater c.p.p.).

3.3. Le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima (art. 157-bis c.p.p.)

Come anzidetto, tutte le notificazioni all’indagato/imputato libero successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della citazione in giudizio (atti introduttivi del giudizio), nonché del decreto penale di condanna (atto conclusivo del procedimento monitorio), sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio, potendosi parlare a buona ragione di domiciliazione ex lege. Ciò, a condizione che sia stato dato il relativo avvertimento in occasione del primo atto compiuto dalla p.g. (art. 161 comma 01 c.p.p.) o notificato dall’autorità giudiziaria (art. 157 comma 8-ter c.p.p.).

Il secondo comma della disposizione de qua prevede un’eccezione alla regola della domiciliazione ex lege presso il difensore d’ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell’atto a persona diversa dallo stesso indagato/imputato o da persona che con lui conviva: in tal caso, le notificazioni successive alla prima non possono essere effettuate al difensore d’ufficio ma dovranno seguire l’iter della prima notificazione ex art. 157 c.p.p.

3.4. Le notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto (art. 157-ter c.p.p.)

L’art. 157-ter c.p.p. è emblematico della summa divisio operata dal legislatore tra:

a) atti introduttivi del giudizio (o ad essi equiparati), che sanciscono il passaggio dal procedimento al processo propriamente detto, la cui conoscenza deve essere garantita all’imputato[5];

b) atti diversi – si pensi a tutti gli atti della fase delle indagini preliminari, ivi compreso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. – rispetto ai quali vi è una presunzione di conoscenza mediante comunicazione al difensore.

Più nel dettaglio, la notificazione all’imputato libero dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione in giudizio nel giudizio direttissimo (se l’imputato è libero), nel giudizio immediato, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica a seguito di decreto di citazione a giudizio, nel giudizio d’appello, o ancora del decreto penale di condanna sono effettuate presso il domicilio dichiarato (es. indirizzo di residenza) o eletto (es. presso lo studio del difensore) ai sensi del successivo art. 161, comma 1 c.p.p. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, la notificazione degli atti introduttivi del giudizio avviene con il metodo c.d. tradizionale ai sensi dell’art. 157 c.p.p., con espressa esclusione delle modalità telematiche (art. 157-ter comma 1 c.p.p.). Si privilegia, pertanto, il “contatto umano” tra organo notificatore e imputato, escludendo la possibilità di notificare atti particolarmente rilevanti, quali quelli sopra elencati, tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata (che, all’evidenza, non garantisce la piena conoscenza del processo in capo all’imputato).

Quando risulta necessario per evitare il decorso del termine di prescrizione del reato o di improcedibilità o è in corso di applicazione una misura cautelare (di qualsiasi tipo, in assenza di ulteriori precisazioni) o, ancora, con formula di chiusura, in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze (liberamente apprezzabili nel caso concreto), l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato degli atti introduttivi del giudizio venga eseguita dalla polizia giudiziaria, all’uopo delegata.

3.5. Le notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità e l’efficacia del decreto di irreperibilità (artt. 159 e 160 c.p.p.)

Nei casi in cui non è possibile procedere alle notifiche con modalità telematiche e non si è provveduto a lettura del provvedimento o consegna di copia dell’atto da parte della segreteria o della cancelleria (art. 148 comma 4 c.p.p.), se non è possibile eseguire la notificazione in modo tradizionale ai sensi dell’art. 157 c.p.p., l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’indagato/imputato nei luoghi già indicati dalla precedente versione dell’art. 159 c.p.p.; in caso di esito negativo delle ricerche, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità e ordina che le notificazioni (anche quelle di atti introduttivi del giudizio, come di seguito specificato) siano eseguite mediante consegna di copia al difensore nominato o a quello designato all’indagato/imputato che ne sia privo.

L’art. 160 c.p.p., rispetto alla precedente disciplina, modifica la durata del predetto decreto, che, se emesso nel corso delle indagini preliminari, cessa di avere efficacia non più con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare, bensì con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari o comunque, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

In altri termini, il termine di efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal p.m. o dal g.i.p. nel corso delle indagini scade in corrispondenza della chiusura della prima fase del procedimento penale (indagini preliminari) non estendendosi più alla seconda (udienza preliminare). Come spiegato nella relazione illustrativa, si tratta di modifica correlata alle diverse cadenze del procedimento nei confronti dell’irreperibile introdotto dalla riforma Cartabia[6].

Orbene, è agevole prevedere che la modifica in parola determinerà un notevole aggravio per l’autorità giudiziaria procedente, ed in particolare per il pubblico ministero nel procedimento a citazione diretta (che, peraltro, a seguito della riforma, ha visto estendersi il proprio campo di applicazione).

Ed infatti, si pensi al caso tipico in cui il p.m. emette un decreto di irreperibilità all’esito delle indagini preliminari, al fine di procedere alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. In casi siffatti, pare che la nuova normativa imponga allo stesso p.m., ai fini della corretta notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio (atto introduttivo del giudizio successivo alla chiusura delle indagini preliminari), di procedere a nuove ricerche dell’indagato immediatamente dopo la formulazione dell’avviso di conclusione delle indagini e, in caso di esito negativo, di emettere un nuovo decreto di irreperibilità.

È di tutta evidenza che difficilmente le nuove ricerche dell’indagato nei medesimi luoghi presso i quali la polizia giudiziaria ha ricercato l’irreperibile non molto tempo prima (ai fini dell’emissione e della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini) avranno un esito diverso.

3.6. Il domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.)

L’art. 161 c.p.p., nell’impianto della nuova disciplina delle notificazioni, è una disposizione nevralgica.

Il comma 01 – la scelta di inserire un comma 01 prima del comma 1 appare frutto di una scelta di tecnica normativa per vero discutibile – riguarda il caso, assai frequente nella prassi, in cui è la polizia giudiziaria a redigere e notificare (a mani) il primo atto del procedimento.

La norma va letta in combinato disposto con l’art. 349 c.p.p.e fa riferimento al caso in cui la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, redige nei confronti dell’indagato il c.d. verbale di identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione di domicilio.

Nella precedente formulazione dell’art. 161 comma 1 c.p.p., si prevedeva che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato, invitavano quest’ultimo a dichiarare o eleggere domicilio per tutte le notificazioni del procedimento, con l’avvertimento dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.

Come anticipato, la riforma Cartabia prevede invece un doppio binario in tema di notifiche, distinguendo tra atti introduttivi del giudizio e atti diversi.

a) Atti diversi.

Il nuovo comma 01 dell’art. 161 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato – rectius in sede di redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione di domicilio –, indica il reato per cui si procede, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente (i.e. la Procura della Repubblica territorialmente competente), avvertendolo che le successive notificazioni diverse da quelle riguardanti atti introduttivi del giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Si tratta della dianzi citata domiciliazione ex lege presso il difensore per gli atti del procedimento non introduttivi del giudizio: si pensi, ad esempio, alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini.

Contestualmente, la persona sottoposta alle indagini è avvertita dell’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento. Si tratta di norma che responsabilizza l’indagato, il quale ha l’onere di prendere contatto con il proprio difensore, mettendolo nella condizione di potergli comunicare gli sviluppi del procedimento.

Se i predetti avvertimenti non sono stati dati, la successiva notificazione eseguita mediante consegna al difensore è nulla ex art. 171 lett. e c.p.p.

b) Atti introduttivi del giudizio.

Come anticipato, nella nuova formulazione dell’art. 161 c.p.p., la dichiarazione/elezione di domicilio è prevista esclusivamente per gli atti introduttivi del giudizio (o ad essi equiparati). Più nel dettaglio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato/imputato libero, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1 c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata(c.d. domicilio digitale) o a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna.

Contestualmente, l’indagato/imputato è avvertito che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati (i.e. quelli introduttivi del giudizio) verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.

Se i predetti avvertimenti non sono stati dati, la successiva notificazione dell’atto introduttivo del giudizio eseguita mediante consegna al difensore è nulla ex art. 171 lett. e c.p.p.

Qualora il primo atto notificato all’indagato sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., esso dovrà contenere anche l’invito a dichiarare/eleggere domicilio per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio e l’avvertimento dell’obbligo di comunicare ogni mutamento dello stesso. Anche in questo caso, pertanto, si sottolinea l’utilità pratica di introdurre i predetti avvisi nel corpo del modello di avviso di conclusione delle indagini preliminari adottato dal pubblico ministero, onde evitare profili di nullità della notifica dell’atto.

In ogni caso, nella prassi – come anticipato – il momento di primo contatto con l’indagato nel quale occorre fare menzione della dichiarazione o elezione di domicilio (o del rifiuto di compierla), nonché di tutti gli avvertimenti sopra citati (ai sensi dell’art. 161 comma 1-bis c.p.p.), è generalmente quello della redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione di domicilio da parte della polizia giudiziaria. Ne consegue che occorrerà fornire alla polizia giudiziaria un modello aggiornato con tutti i predetti avvertimenti, sia quelli di cui al comma 01 sia quelli di cui al comma 1, al fine di velocizzare le procedure di notifica degli atti del procedimento: sia quelli “ordinari” presso il difensore (es. avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia quelli introduttivi del giudizio presso il domicilio dichiarato/eletto.

Si osserva che l’art. 161 comma 1-bis c.p.p. fa erroneamente riferimento agli “avvertimenti indicati nei commi 1 e 2”, tale locuzione dovendosi logicamente intendere come riferita, viceversa, agli avvertimenti indicati nei commi 01 e 1.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 161 c.p.p., i medesimi avvisi e avvertimenti in tema di dichiarazione/elezione di domicilio (di cui al comma 1) devono essere dati all’indagato/imputato detenuto all’atto della scarcerazione e menzionati nel verbale dell’atto ricevuto dal direttore dell’istituto.

Anche in questo caso, se i predetti avvertimenti non sono stati dati, la successiva notificazione dell’atto introduttivo del giudizio eseguita mediante consegna al difensore è nulla ex art. 171 lett. e c.p.p.

Qualora – a seguito della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dall’indagato/imputato libero (comma 1) o detenuto all’atto della scarcerazione (comma 2) – tale dichiarazione/elezione risulti mancante o insufficiente o inidonea, le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio sono eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi del nuovo art. 161 comma 4 c.p.p.

3.7. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto; formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto; durata del domicilio dichiarato o eletto (artt. 162, 163 e 164 c.p.p.)

Come ampiamente detto, la riforma Cartabia lega indissolubilmente la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’indagato/imputato alla notificazione di un atto introduttivo del giudizio (o ad esso equiparato), quale primo atto di conoscenza del processo strettamente inteso.

Nel caso di elezione di domicilio presso il difensore, è altresì prevista in via generale l’immediata comunicazione al difensore dell’elezione di domicilio presso lo stesso.

Sul punto, tuttavia, occorre distinguere a seconda che l’elezione di domicilio avvenga presso il difensore di fiducia o presso il difensore d’ufficio.

a) Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.

Nel caso di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia da parte dell’indagato/imputato libero (art. 161 comma 1 c.p.p.) o detenuto all’atto della scarcerazione (art. 161 comma 3 c.p.p.), l’autorità procedente – la polizia giudiziaria in sede di redazione del verbale di identificazione o il direttore dell’istituto, in sede di ricezione della dichiarazione/elezione a verbale – ne dà immediata comunicazione al difensore di fiducia (art. 161 comma 4-bis c.p.p.). Si tratta di un mero onere di comunicazione sprovvisto di sanzione processuale, né il difensore di fiducia domiciliatario – a quanto pare – potrebbe rifiutare la domiciliazione.

b) Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.

Viceversa, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, come già previsto, essa non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Il nuovo art. 162 comma 4-bis c.p.p. prevede che, se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’indagato/imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Peraltro, anche in questo caso, si ritiene che il mancato adempimento di tale dovere deontologico da parte del difensore d’ufficio non abbia alcuna conseguenza processuale.

Ai sensi dell’art. 163 c.p.p., per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto si osservano le forme della notifica con modalità telematiche (art. 148 c.p.p.) o della prima notificazione all’indagato/imputato non detenuto (art. 157 c.p.p.).

L’art. 164 c.p.p. conferma quanto già ampiamente detto, e cioè che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida – esclusivamente – per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio (di cui agli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.) nonché del decreto penale di condanna. Con la sola eccezione della notifica degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell’indagato/imputato detenuto, che deve avvenire a mani, mediante consegna di copia alla persona (ex art. 156 c.p.p.).

3.8. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso (art. 165 c.p.p.)

L’art. 165 c.p.p. conferma che le notificazioni all’indagato/imputato dichiarato latitante (ex art. 296 c.p.p.) o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Tuttavia, anche in questo caso, viene introdotto un diverso binario per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio, che potranno essere eseguite mediante consegna al difensore esclusivamente nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto (ex art. 161 c.p.p.) o, in mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio, presso i luoghi indicati all’art. 157 c.p.p. per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

In altri termini, si prospettano le seguenti ipotesi alternative:

a) se l’indagato/imputato (successivamente) dichiarato latitante o evaso, nel primo contatto con la polizia giudiziaria o con l’autorità giudiziaria, ha dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni[7], in via preliminare occorrerà procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio presso il predetto domicilio; solo in caso di impossibilità (ad es. per irreperibilità del destinatario), la notifica potrà essere eseguita mediante consegna al difensore;

b) se l’indagato/imputato non ha mai avuto “formalmente” conoscenza del procedimento – o, meglio, non ha dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. – il codice distingue ulteriormente:

b.1) se si tratta di indagato/imputato evaso o sottrattosi a misura cautelare custodiale (carcere o arresti domiciliari), in via preliminare occorrerà procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio con le modalità indicate dall’art. 157 commi 1, 2 e 3 c.p.p.: i.e. mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona (ipotesi evidentemente irrealizzabile) o nella casa di abitazione o nel luogo in cui il destinatario esercita attività lavorativa, mediante consegna a persona convivente, al portiere o al datore di lavoro, o ancora nel luogo ove ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna alle predette persone; solo in caso di impossibilità (ad es. per irreperibilità di chi fa le veci del destinatario), la notifica potrà essere eseguita mediante consegna al difensore;

b.2) se si tratta di indagato/imputato sottrattosi alle misure cautelari dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio, oltre ai tentativi di notifica presso i luoghi di cui all’art. 157 commi 1, 2 e 3, occorrerà primariamente provvedere alla notifica con le modalità previste ai successivi commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo (trattasi di riferimento di cui si fa fatica a capire il senso); solo in caso di impossibilità, la notifica potrà essere eseguita mediante consegna al difensore.

In conclusione, si tratta di un sistema estremamente – e inutilmente – farraginoso, che mira a garantire la conoscenza del processo nei confronti di chi, scientemente e volontariamente, si è sottratto ad una misura cautelare personale emessa nell’ambito dello stesso procedimento o ha commesso il reato di evasione.

3.9. Le notificazioni all’imputato all’estero (art. 169 c.p.p.)

Concludendo sulla figura dell’indagato/imputato, la riforma Cartabia incide anche sulle modalità della notificazione degli atti del procedimento all’indagato/imputato all’estero, prevedendo che detta attività avvenga:

a) in via principale, con modalità telematiche;

b) in via subordinata, mediante raccomandata inviata presso il luogo di residenza o di dimora all’estero o presso il luogo in cui il destinatario esercita abitualmente attività lavorativa, con contestuale invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia o a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 169 comma 1 c.p.p.)

Sulla scorta di una interpretazione sistematica della disposizione, detta dichiarazione/elezione di domicilio parrebbe fare riferimento esclusivamente agli atti introduttivi del giudizio. Tuttavia, si pone il problema delle notifiche di atti diversi (ad es. l’avviso di conclusione delle indagini preliminari), laddove l’indagato residente o dimorante all’estero non abbia ricevuto gli avvisi precedentemente indicati, condicio sine qua non della domiciliazione ex lege presso il difensore.

4. Le notificazioni alla persona offesa e agli altri soggetti del procedimento

4.1. Il domicilio del querelante e le notificazioni al querelante (art. 153-bis c.p.p.)

Il nuovo art. 153-bis c.p.p. prevede una disciplina specifica per le notifiche alla persona offesa che abbia proposto querela. In particolare, si impone al querelante, nell’atto di querela, di dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti del procedimento. In proposito, occorrerà che la polizia giudiziaria, in sede di redazione del verbale di denuncia-querela, inviti la persona offesa dal reato a dichiarare/eleggere domicilio per le notificazioni. Si evidenzia che il querelante può anche indicare un domicilio digitale, dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata (o altro servizio elettronico certificato qualificato).

Nel caso in cui non lo abbia fatto in sede di presentazione della querela, il querelante ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche in un secondo momento, in uno dei seguenti modi:

– con dichiarazione raccolta a verbale; nella maggior parte dei casi ciò avverrà a cura della polizia giudiziaria;

– con dichiarazione depositata in via telematica ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p. come documento informatico (sul punto si rileva che l’entra in vigore delle norme in materia di deposito telematico e fascicolo informatico è subordinata all’adozione di decreti ministeriali da adottare entro il 31.12.2023);

– mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore;

– con dichiarazione effettuata personalmente presso la segreteria del pubblico ministero o presso la cancelleria del giudice.

Con le medesime modalità appena illustrate, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente il nuovo domicilio dichiarato o eletto in caso di mutamento dello stesso. Se ne deduce che, in caso di inadempimento, le notifiche fatte al precedente domicilio dichiarato o eletto saranno considerate a tutti gli effetti valide.

Mentre i primi tre commi della norma in commento si rivolgono al querelante, enumerandone facoltà ed obblighi, le previsioni di cui agli ultimi due commi hanno come destinatario l’organo notificatore.

In proposito, bisogna distinguere a seconda che il querelante abbia o meno nominato un difensore:

a) se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni sono eseguite presso il domicilio digitale (p.e.c.) o, in mancanza, presso il domicilio dichiarato o eletto;

b) se il querelante ha nominato un difensore, nel silenzio della nuova disposizione, si ritiene che le notificazioni debbano essere eseguite presso il difensore domiciliatario ex lege ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., tuttora in vigore.

Sul punto si segnala che non vi è un perfetto coordinamento tra la norma di nuovo conio e l’art. 33 disp. att. c.p.p., atteso che ben potrebbe accadere che la persona offesa che abbia proposto querela, elettivamente domiciliata ex lege presso il difensore ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., dichiari o elegga domicilio altrove ai sensi dell’art. 153-bis c.p.p.

In questo caso, si pone il problema di capire quale tra le due disposizioni prevalga. La formulazione dell’art. 153-bis comma 4 c.p.p., che prevede la notifica presso il domicilio digitale o presso quello dichiarato o eletto solo se il querelante non ha nominato un difensore, fa propendere per una prevalenza della regola sancita dall’art. 33 disp. att. c.p.p.

In caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante (che non abbia nominato un difensore) sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice.

4.2. Le notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 154 c.p.p.)

Se la persona offesa ha proposto querela si applica la disciplina dell’art. 154-bis c.p.p.

Se la persona offesa ha nominato un difensore, le notifiche avverranno presso quest’ultimo ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.

Se la persona offesa non ha proposto querela e non ha nominato un difensore, le notificazioni sono eseguite presso il domicilio digitale (p.e.c.) o, in mancanza, presso il domicilio dichiarato o eletto.

In caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni alla persona offesa – non querelante e priva di un difensore – sono eseguite con le modalità e nei luoghi indicati per la prima notifica all’imputato non detenuto (ai sensi dell’art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.).

Confrontando tale disciplina con quella di cui all’articolo precedente, ci si rende conto che, a fronte della medesima situazione (domicilio mancante, insufficiente, inidoneo), il legislatore ha adottato un regime diverso a seconda che ci si trovi al cospetto della persona offesa querelante o non querelante.

Tale differenza si giustifica per la diversa condizione in cui versano la persona offesa querelante, che ha dato consapevolmente avvio ad un procedimento penale per un reato procedibile a querela, e la persona offesa non querelante, che potrebbe non avere conoscenza del procedimento che la riguarda.

Se, ancora, non è possibile procedere ai sensi dell’art. 157 c.p.p., la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto in segreteria o in cancelleria.

Per le notificazioni alla persona offesa che risiede, dimora o lavora abitualmente all’estero, si applicano, mutatis mutandis, le medesime regole previste per l’imputato all’estero.

La disciplina delle notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria è rimasta pressoché invariata, salva l’introduzione dei riferimenti al c.d. domicilio digitale.

4.3. Le notificazioni agli altri soggetti del procedimento (art. 167 c.p.p.)

Ai sensi dell’art. 167 c.p.p., le notificazioni a soggetti del procedimento diversi dal pubblico ministero, dalla persona offesa o dall’indagato/imputato – ad esempio, le notificazioni al difensore – si eseguono con modalità telematiche.

In caso di impossibilità – si pensi all’atto di citazione di un testimone – si provvede con le modalità tradizionali previste dall’art. 157 c.p.p.

5. Notificazioni a mezzo posta, sanzioni processuali e disciplina intertemporale

5.5. Le notificazioni col mezzo della posta (art. 170 c.p.p.)

Si inserisce nella logica del doppio binario in materia di notificazioni, introdotto dalla riforma Cartabia, il nuovo art. 170 c.p.p., che, nel caso in cui non sia impiegabile lo strumento telematico, e ai fini della notificazione degli atti introduttivi del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto, prevede la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo degli uffici postali.

Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, la notificazione degli atti introduttivi del giudizio – si pensi alla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte della segreteria del pubblico ministero – avverrà presso il domicilio dichiarato o eletto (diverso dallo studio del difensore) a mezzo posta.

È appena il caso di rilevare che la riforma parrebbe avere soppresso la previgente completa equiparazione tra notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario e notificazioni a mezzo posta. Conseguentemente, posto che il nuovo art. 170 c.p.p. fa esclusivo riferimento alla notifica degli atti introduttivi del giudizio (di cui all’art. 157-bis c.p.p.), si pone il problema della notificazione di altri atti del procedimento, come ad esempio la prima notificazione all’indagato/imputato non detenuto ex art. 157 c.p.p. o la notificazione di atti alla persona offesa che non abbia nominato un difensore. In questo caso, è quantomeno dubbio che la notificazione a cura dell’ufficiale giudiziario sia surrogabile dal mezzo della posta.

Di diverso avviso la relazione illustrativa, ove si chiarisce che la notificazione col mezzo della posta può essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio. Tuttavia, la lettera della legge – ad una prima impressione – non sembrerebbe andare in questa direzione.

5.6. Nullità delle notificazioni (art. 171 c.p.p.)

Anche il regime delle nullità delle notificazioni è stato adeguato alle importanti novità normative introdotte dalla riforma Cartabia, distinguendo tra nullità della notificazione eseguita con modalità telematiche, laddove non sia assicurata l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, la certezza (anche temporale) dell’avvenuta trasmissione e ricezione, e nullità della notificazione eseguita con modalità non telematiche, che segue la disciplina tradizionale.

La previsione più rilevante, come anticipato, è quella della lettera e) della disposizione in parola, che prevede la nullità della notificazione dell’atto eseguita mediante consegna al difensore quando non sono stati dati gli avvertimenti previsti dagli artt. 157 comma 8-ter e 161 commi 01, 1 e 3 c.p.p., su cui si veda funditus nei paragrafi che precedono.

5.7. Questioni di diritto intertemporale

Come noto, l’entrata in vigore della riforma Cartabia è stata differita al 30.12.2022[8]. Tuttavia, salvo interventi correttivi dell’ultima ora, è agevole prevedere quali saranno i problemi che, da un punto di vista eminentemente pratico, dovranno affrontare pubblici ministeri e giudici – e, conseguentemente, segreterie e cancellerie – in sede di attuazione delle novità legislative per le notificazioni “a cavallo” dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Un’applicazione stringente del principio tempus regit actum consente di ritenere valida la notificazione degli atti avvenuta secondo il vecchio regime prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Esemplificando, sarà da considerare correttamente notificato l’avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio dichiarato dall’indagato (es. indirizzo di residenza) laddove la notifica sia stata effettuata prima del 30.12.2022. Peraltro, adottando un’interpretazione sistematica, si ritiene che occorrerà avere riguardo non alla data di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario ma a quella di emissione dello stesso da parte dell’autorità giudiziaria, da intendersi quale momento in cui il p.m. o il giudice procedente “si liberano” dell’atto attraverso la trasmissione agli organi deputati alla notifica.

Allo stesso modo, si dovranno intendere correttamente formati i verbali di identificazione della persona sottoposta ad indagini redatti a cura della polizia giudiziaria (ex artt. 161 e 349 c.p.p.) in epoca anteriore al 30.12.2022, anche in assenza dei diversi avvisi previsti dalla nuova disciplina.

Ne consegue che, laddove il predetto verbale riporti l’avviso che tutti i successivi atti del procedimento saranno notificati presso il domicilio dichiarato/eletto (come avverrà fino al 30.12.2022), dovranno considerarsi correttamente notificati presso il predetto domicilio gli atti introduttivi del giudizio che verranno notificati in data successiva al 30.12.2022, ancorché sulla scorta di un verbale di identificazione formato secondo la vecchia disciplina.

Qualora, invece, a seguito della formazione del verbale di identificazione a cura della p.g. in data antecedente al 30.12.2022, si debba procedere alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. in data successiva (atto diverso da quelli introduttivi), non potrà procedersi alla notifica presso il difensore domiciliatario ex lege secondo la nuova disciplina, perché alla persona indagata non sono stati dati i nuovi avvisi previsti dall’art. 161 c.p.p. nella nuova formulazione.

Conseguentemente, in questo caso, al p.m. procedente si prospettano due opzioni:

a) una prima opzione, più gravosa, è quella di delegare la redazione di un nuovo verbale di identificazione, nomina del difensore ed elezione di domicilio redatto secondo il nuovo modello imposto dalla riforma (e, quindi, corredato dai nuovi avvisi di cui all’art. 161 c.p.p.), alla quale seguirà la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini presso il difensore e dell’atto introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto;

b) una seconda opzione è quella di provvedere alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. presso il domicilio a suo tempo dichiarato o eletto. Con inserimento all’interno del corpo dell’atto:

– dell’avviso che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio (ex art. 157 comma 8-ter c.p.p.);

– nonché dell’invito a dichiarare/eleggere domicilio per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio e dell’avvertimento dell’obbligo di comunicare ogni mutamento dello stesso (ex art. 161 comma 1 c.p.p.).

L’inserimento di tali avvertimenti all’interno dell’avviso di conclusione delle indagini notificato in epoca successiva al 30.12.2022 dovrebbe ritenersi sufficiente a preservare l’atto (rectius la sua notificazione) da eventuali eccezioni di nullità ai sensi del nuovo art. 171 c.p.p.


[1] D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[2] Ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

[3] Ai sensi dell’art. 87 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rubricato “disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico”, le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale saranno definite con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

[4] Cfr. Cass. Sez. U., n. 12778 del 27.02.2020.

[5] Nella prospettiva del giusto processo in absentia di matrice convenzionale. Sul punto si veda funditus C. Conti, Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi, in Dir. pen. proc., 2015, 463.

[6] Si veda la nuova formulazione degli artt. 420-bis ss. c.p.p.

[7] Inerenti al medesimo procedimento nel quale egli sia successivamente dichiarato latitante o sia evaso.

[8] Ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

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