SOMMARIO: 1. La necessità di recuperare l’arretrato ed i riti alternativi. – 2. Le novità in tema di giudizio abbreviato. – 3. Le novità in tema di applicazione della pena. – 4. Le modifiche alla disciplina del giudizio immediato. – 5. La riforma del decreto penale di condanna. – 6. Le modifiche alla disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova. –  7. Qualche considerazione conclusiva.

1. La necessità di recuperare l’arretrato ed i riti alternativi.

Come è noto, al fine del conseguimento dei fondi previsti dal Piano per la ripresa dell’Europa, l’Italia ha assunto l’impegno di ridurre del 90% l’arretrato che grava sugli uffici giudiziari e, quanto al processo penale, di diminuire in cinque anni del 25% il tempo medio di durata dei procedimenti rispetto alla situazione del 2019 (c.d. baseline)[1].

Per raggiungere questi risultati, la legge delega n. 134 del 2021 ha previsto la riforma di diversi istituti del processo penale, tra i quali anche quella dei riti alternativi al dibattimento che costituiscono il naturale strumento di deflazione processuale. A tale scopo, con l’art. 1, comma 10, legge n. 134 del 2021, sono stati fissati alcuni criteri direttivi volti a migliorare l’accesso ai riti speciali, ampliandone in certi casi i limiti di ammissibilità o incentivandone la scelta con maggiori vantaggi premiali.

Il contenimento della durata dei processi nei limiti della ragionevolezza di cui agli artt. 24 e 111 Cost., invero, presuppone necessariamente che una parte significativa di essi venga definita con riti alternativi al dibattimento. Il sistema “Giustizia”, in altri termini, può “permettersi” il rito accusatorio solo se i procedimenti definiti in questo modo sono relativamente pochi[2].

Dall’analisi dei dati statistici, invece, emerge uno scenario nel quale i riti speciali sono tuttora scarsamente utilizzati[3].

Nel 2021, in particolare, le richieste di definizione con tali riti promosse dal pubblico ministero (richiesta di decreto penale; richiesta di patteggiamento con il preventivo consenso della parte nel corso delle indagini preliminari), pur costituendo in termini quantitativi la seconda modalità di esercizio dell’azione penale, assommano solo al 15% del totale dei procedimenti definiti dal pubblico ministero, mentre il 18% sono definiti con citazioni dirette a giudizio, il 9% con richieste di rinvio a giudizio ed il 41% dei procedimenti si è chiuso con una richiesta di archiviazione.

Il ricorso ai riti speciali davanti al GIP/GUP (patteggiamento e abbreviato) – dunque, innanzi al magistrato istituzionalmente più “dedicato” alla trattazione di tali giudizio – costituisce soltanto l’8% delle definizioni (il 7% nell’anno giudiziario 2020, sicché non sembra che emergano segnali di un’inversione di tendenza), mentre la definizione con decreto di archiviazione riguarda il 68% dei giudizi, quella con decreto penale di condanna esecutivo il 3% dei procedimenti ed il rinvio a giudizio è l’esito del 13% dei procedimenti.

Non è diversa la situazione che si verifica davanti al giudice dibattimentale: il giudizio abbreviato instaurato al di fuori dal rito direttissimo, per esempio, raggiunge numeri trascurabili (n. 11.807 nell’anno giudiziario 2020; n. 13.479 nell’anno giudiziario 2021) rispetto alla totalità dei procedimenti (n. 263.373 nell’anno giudiziario 2019; n. 287.992 nell’anno giudiziario 2021); il giudizio abbreviato innescato nel rito direttissimo riguarda rispettivamente n. 13.141 procedimenti nel 2019/2020 e n. 12691 procedimenti nel 2020/20221. Assai limitati sono i patteggiamenti (n. 17.384 nell’anno giudiziario 2019/2020; n. 19.000 nell’anno 2020/2021). Si badi bene: Nel numero complessivo dei giudizi definiti con l’applicazione della pena sono promiscuamente riportati i patteggiamenti a seguito di direttissimo – che risultano maggiormente appetibili per ragioni connesse allo status dell’imputato e alla evidenza della prova – e quelli innescati a seguito della citazione diretta[4]. Nell’anno 2021, in sintesi, i giudizi ordinari di primo grado sono stati n. 163.819 rispetto al totale dei procedimenti di n. 287.922.

I dati statistici sinteticamente illustrati disegnano chiaramente il contesto nel è intervenuta la riforma realizzata con il d.lgs. n. 150 del 2022 allo scopo di invertire la tendenza, aumentando il ricorso alle definizioni secondo riti speciali.

2. Le novità in tema di giudizio abbreviato.

2.1. L’art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato i presupposti per l’accesso al giudizio abbreviato su richiesta condizionata ad una integrazione probatoria.

In particolare, l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. è stato modificato in modo da recepire, in modo puntuale, il criterio prognostico della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto nel corso del giudizio abbreviato con l’istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento[5]. Il giudice, pertanto, secondo nuova formulazione della norma, dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione “e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”.

L’accesso al rito in esame, come è noto, era subordinato alla presenza di due requisiti: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull’imputazione e la sua compatibilità “con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

            La Corte costituzionale, tuttavia, ha sostanzialmente neutralizzato la portata del secondo requisito, precisando che esso esigeva di avere riguardo all’onerosa formazione della prova in dibattimento e che il giudizio abbreviato andava confrontato con quello ordinario dibattimentale (mentre non andava eseguita una comparazione con il giudizio abbreviato “puro” o “secco”)[6]. Al riguardo, in questa fondamentale decisione è stato osservato che “qualunque atto istruttorio necessario è più economico quando assunto nel contesto del rito abbreviato“, così di fatto svilendo il rilievo selettivo per l’accesso al rito di questo presupposto, ed ha sottolineato che “anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato[7].

Nonostante l’intervento della Corte costituzionale, nondimeno, l’indirizzo giurisprudenziale consolidato riteneva legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato quando la condizione riguardava l’esame di un numero talmente elevato di testimoni da rendere incompatibile la richiesta con le esigenze di economia processuale proprie del rito speciale. Secondo questa impostazione, il rito alternativo si rivelava incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura “diseconomico” rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie[8].

Per verificare la sussistenza del requisito in esame, inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice doveva valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall’imputato, ma anche di quelle a controprova che, presumibilmente, il pubblico ministero sarebbe stato indotto a chiedere[9]; non poteva invece tenere conto delle prove che egli stesso potrebbe decidere di assumere ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di una complicazione istruttoria meramente eventuale, non pronosticabile al momento della decisione sull’ammissibilità del giudizio abbreviato e dipendente non dalle richieste probatorie dell’imputato, ma dall’esito delle prove assunte[10]. Anche il riferimento alla probabile contro – prova che sarebbe richiesta dal pubblico ministero era o adoperato per negare l’accesso al rito speciale in esame o giustificarne il diniego[11].

In questo contesto è intervenuta la riformulazione dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

Per effetto della riforma, mentre il requisito della necessità della prova ai fini della decisione è restato fermo, quello della valutazione dell’economia processuale è stato riformulato: l’ammissione del rito speciale va disposta se la prova richiesta determina comunque una economia processuale rispetto ai prevedibili tempi dell’istruttoria dibattimentale.

L’esplicito riferimento ai tempi del giudizio dibattimentale, certamente più lunghi pure rispetto a quelli di un giudizio abbreviato in cui sia stata richiesta una consistente integrazione probatoria, dovrebbe determinare un sensibile ampliamento dell’area di ammissione dell’abbreviato subordinato a tale integrazione. Confrontato con il dibattimento, il giudizio abbreviato, seppur integrato in modo significativo, difatti, produce sempre un’economia processuale[12].

Deve ritenersi, peraltro, che, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale alla norma in esame[13], la riforma potrebbe assumere uno scarso significato, rivelandosi solo “apparente”[14] e valendo solo a ribadire che il criterio di ammissione del rito è solo quello rappresentato dalla necessità della prova ai fini della decisione[15].

2.2. Nell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., poi, è stato inserito un nuovo secondo periodo che disciplina espressamente la possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso di delitti puniti con l’ergastolo, nel quale caso la stessa disposizione già prevedeva un rimedio specifico), recependo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169[16].

Va anche evidenziato che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto “in limine litis” la richiesta di accesso al rito abbreviato – “rinnovata” dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta – deve applicare anche d’ufficio la riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell’istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare[17].

Per coerenza sistematica, una conseguenziale riforma ha riguardato anche l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., permettendo il sindacato del diniego del giudizio abbreviato condizionato anche nel caso di richiesta di rito abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato. Anche in questo caso, si tratta di una disposizione su cui era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente “sostituita” dall’art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l’intervento additivo della Corte costituzionale.

2.3. Appare utile sottolineare che il presupposto della necessità della prova ai fini della decisione non è stato riformulato e ormai costituisce il criterio selettivo da adottare per il giudizio di ammissione del rito abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria.

Come è noto, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile[18] e può considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda”, purché sia un profilo centrale o di rilievo, ancorché poco esplorato o comunque bisognevole di approfondimento[19].

 In concreto, l’integrazione probatoria deve andare a colmare una lacuna investigativa relativa ad aspetti essenziali del giudizio.

La prova necessaria per la decisione, pertanto, è tale in forza di presupposti più stringenti dei normali canoni di pertinenza, rilevanza e non superfluità previsti dall’art. 190 cod. proc. pen. Occorre un’oggettiva utilità della prova richiesta a fornire un risultato probatorio funzionale al completo accertamento dei fatti (così come delimitati dal perimetro di cui all’art. 187 cod. proc. pen.) (Cass., Sez. U., n. 44711 del 27/10/2004).

Allo stesso tempo, il presupposto in esame impone una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell’attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio[20].

Un secondo misuratore del carattere di necessità della prova è ormai individuato dalla giurisprudenza – anche in base alla porzione finale dell’inciso normativo (“tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili“) – nella “novità” del dato cognitivo che dovrebbe essere accertato mediante l’integrazione proposta. Quest’ultima cioè, in concreto, deve avere ad oggetto solo prove nuove, in quanto riguardanti fatti nuovi o fatti già resi noti da fonti diverse di conoscenza. La prova integrativa non può quindi “ripetere” atti investigativi già compiuti; mentre ben può far da contraltare ad essi[21].

Più in generale, la giurisprudenza ha chiarito che l’integrazione probatoria nel rito abbreviato, sia d’ufficio, sia su richiesta dell’imputato, è espressione della fondamentale esigenza di completezza dell’accertamento probatorio rinvenibile nell’ordinamento, sul presupposto che, se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia più equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti[22].

Nonostante la rigidità del requisito, peraltro, la prassi giurisprudenziale sembra orientata ad escludere qualsiasi automatismo preclusivo: è stato ritenuto indispensabile l’escussione di un teste già ascoltato nelle indagini su profili poco chiari o non analizzati[23] o la trascrizione di una conversazione intercettata, soprattutto dopo che il difensore ha potuto esercitare il diritto di ricevere copia delle tracce audio delle registrazioni e, dunque, è stato messo in condizione di valutare la correttezza di quanto riportato nei cd. brogliacci. In questi casi, che comunque sono ipotesi limite, è onere dell’imputato motivare in modo rigoroso la sua richiesta[24].

2.4. In attuazione di una specifica direttiva della legge delega[25], poi, è stato introdotto nell’art. 442 cod. proc. pen., il nuovo comma 2-bis, secondo cui “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”. L’obiettivo perseguito con il nuovo incentivo premiale è chiaramente quello di limitare le impugnazioni meramente dilatorie[26].

Il riferimento contenuto nella legge delega alla mancata impugnazione “da parte dell’imputato” è stato inteso come mancata impugnazione tanto dell’imputato, quanto del suo difensore. L’art. 571 cod. proc. pen., infatti, nel disciplinare unitariamente la “impugnazione dell’imputato”, fa riferimento tanto all’impugnazione personale dell’imputato (comma 1), quanto all’impugnazione proposta dal suo difensore (comma 3); inoltre, il beneficio è riconosciuto in ogni caso di mancata impugnazione dell’imputato, quale che sia lo strumento prescelto (appello o ricorso per cassazione), rendendo evidente che, nel caso di ricorso in cassazione, non possa che riferirsi alla impugnazione del difensore, il solo legittimato a proporlo (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.)[27].

E’ stata accolta, nel corso di un giudizio dibattimentale celebrato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l’istanza volta ad ottenere la restituzione in termini per presentare richiesta di giudizio abbreviato in ragione dell’introduzione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. che sarebbe una norma di natura sostanziale, soggetta come tale al principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 Cedu e all’art. 25 Cost. che implica non solo l’irretroattività della norma più severa, ma anche la retroattività della previsione meno severa[28]. Deve peraltro osservarsi che la riduzione della pena, nel caso in esame, è giustificata da una scelta di natura processuale corrispondente a ragioni di economia[29]. Ed infatti si è determinato in senso diametralmente opposto un diverso indirizzo giurisprudenziale[30].

La natura processuale della norma indurrebbe a ritenere che essa non possa trovare applicazione nei casi in cui l’imputato aveva già proposto impugnazione prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, rinunciandovi successivamente. La considerazione del fondamento della riduzione della pena, collegato alla acquiescenza e al connesso risparmio di tempo e di risorse processuali, unitamente alla possibilità equiparare la mancata impugnazione alla successiva rinuncia alla stessa, tuttavia, conduce a ritenere preferibile la soluzione opposta.

Il compito di applicare l’ulteriore riduzione è stato assegnato al giudice dell’esecuzione. All’art. 676 cod. proc. pen. è stata inserita una nuova competenza di tale giudice il quale, secondo il rito previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e, dunque, de plano, provvede all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, per cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen[31]. Ne consegue che la riduzione della pena non potrebbe essere applicata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

Diversamente, sono stati desunti argomenti a favore dell’applicazione d’ufficio del dispositivo premiale di cui al 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. dalla considerazione, tra l’altro, che la riduzione della pena costituisce un atto dovuto, che mira a irrogare la pena legale, dando pieno e incondizionato riconoscimento ai principi di cui agli artt. 13 e 27 della Costituzione[32].

La dottrina, soffermandosi sulla direttiva della legge delega, ha manifestato perplessità sull’efficacia deflattiva della nuova riduzione della pena, ricordando che l’imputato, anche dopo un giudizio abbreviato in primo grado, può pervenire a un concordato sulla pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. [33], che la riforma ammette per qualsiasi reato[34]. Un ostacolo all’eventualità che l’imputato rinunci a proporre l’impugnazione per giovarsi dell’ulteriore riduzione di un sesto è stato rinvenuto anche nella disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.[35]

2.5. Quanto alle ulteriori modifiche, l’art. 24, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l’art. 441 cod. proc. pen. specificando che le prove dichiarative, nel corso dell’abbreviato condizionato, sono assunte nelle forme dell’art. 510 cod. proc. pen. così come modificato dal medesimo decreto legislativo e, dunque, “anche con mezzi di riproduzione audiovisiva”. Si tratta di una norma probabilmente inutile, posto che difficilmente si sarebbe messa in dubbio la conformità della modalità di assunzione della prova tra il giudizio dibattimentale e quello abbreviato condizionato.

L’art. 98, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150 del 2022, inoltre, in attuazione della puntuale delega contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. b), n. 3, della legge n. 134 del 2021, ha disposto l’abrogazione dell’art. 442, comma 3, c.p.p. e dell’art. 134 disp. att. c.p.p. Per effetto di queste abrogazioni, la sentenza non è più notificata all’imputato non comparso, per estratto, unitamente ad avviso di deposito. Il legislatore, sul punto, ha preso atto che la giurisprudenza già riteneva implicitamente abrogate queste disposizioni a seguito del superamento della contumacia per effetto della legge 28 aprile 2014, n. 67[36].

L’art. 24 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022, infine, ha riformato l’art. 438, comma 3, cod. proc. pen. adeguando tale norma all’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen. disposta dall’art. 98 dello stesso decreto legislativo.  A seguito della modifica normativa, la volontà dell’imputato di accedere al rito abbreviato deve comunque essere espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, ma la sottoscrizione deve essere autenticata “da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore”, esattamente come prevedeva il previgente art. 583, comma 3, cod. proc. pen.

3. Le novità in tema di patteggiamento.

3.1. In attuazione dei criteri direttivi della legge delega[37], l’art. 25, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. stabilendo l’imputato e il pubblico ministero, con la richiesta di applicazione della pena,possono” altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata.

Conseguentemente è stato riformato anche l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., essendo stato stabilito che il giudice deve disporre con sentenza l’applicazione delle pene indicate se “congrue”; il giudizio, dunque, concerne sia quella principale, sia quelle accessorie.

La richiesta di non applicazione delle pene accessorie o di una loro applicazione per una durata determinata può riguardare solo i procedimenti in cui è applicata una pena superiore ad anni due di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva (cd. patteggiamento allargato)[38]. L’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che non è stato riformato, infatti, prevede che la sentenza di applicazione della pena che non supera la misura dapprima indicata non comporta l’applicazione di pene accessorie[39].

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, le pene accessorie, se previste, fuoriuscivano dall’accordo tra le parti, non essendo negoziabili[40], con la conseguenza che il giudice che applicava una simile pena doveva motivare adeguatamente sul punto[41].

Prevedendo che la richiesta di patteggiamento possa estendersi anche all’an o al quantum delle pene accessorie, con la riforma è stato sensibilmente ampliato l’oggetto dell’accordo tra le parti[42], generalizzando una possibilità già prevista dall’art. 444, comma 3-bis, c.p.p. per taluni delitti contro la pubblica amministrazione[43].

E’ stato ritenuto, peraltro, che, nei casi in cui la legge prevede come obbligatoria l’applicazione di una pena accessoria in relazione ad una determinata fattispecie di reato (ad es. l’art. 609 nonies c.p.), l’accordo potrà vertere solo sulla durata (quando la fattispecie prevede un intervallo temporale che lascia una discrezionalità al giudice), mentre non potrà riguardare la loro applicazione, trattandosi di previsione ex lege[44]. Di conseguenza, lo spazio riservato alla negozialità sarebbe più ridotto di quello che potrebbe apparire[45].

Non sono stati fissati nella norma parametri specifici per la valutazione della congruità della durata delle pene accessorie o, soprattutto, della loro esclusione[46]. Al riguardo, non può che farsi riferimento alle caratteristiche oggettive del fatto oggetto del giudizio ed alla personalità dell’imputato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.[47], da valutare rispetto alla specifica funzione delle pene accessorie[48].

3.2. Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza, le parti, nell’ambito della loro autonomia, non potevano includere nell’accordo di cui all’art. 444 cod. proc. pen., delimitato dal legislatore al solo trattamento sanzionatorio e alla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, anche le misure di sicurezza. Il giudice, in particolare, non era vincolato alle eventuali richieste delle parti in tal senso, in quanto dette misure, sottratte alla loro disponibilità, esulavano dall’area della negozialità individuata e delimitata dall’art. 444 cod. proc. pen. Qualora le parti avessero inserito nel patteggiamento anche un accordo sulle suddette misure, l’accordo assumeva un mero valore di orientamento della decisione che il giudice deve obbligatoriamente adottare sul punto, senza esserne vincolato, ma essendo comunque tenuto ad indicare le ragioni per le quali aveva provveduto in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa[49].

Più di recente, però, è stato ritenuto che “nel “patteggiamento” l’accordo delle parti può avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta[50]. Secondo questa diversa interpretazione, il contenuto pattizio si poteva estendere alle misure di sicurezza, che potevano essere inclusione nell’accordo e che erano soggette, al pari della pena, al controllo di congruità del giudice, in modo da garantire un adeguato bilanciamento tra le due componenti del rito, negoziale e giurisdizionale[51].

In questo contesto è intervenuta la riforma dell’art. 444 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, a seguito della quale l’accordo tra le parti può riguardare anche la confisca facoltativa, nel senso che le parti possono concordemente proporre al giudice di non ordinarla ovvero di ordinarla soltanto con riferimento a specifici beni o a un determinato importo[52].

La nuova norma, espressamente, non concerne le ipotesi di confisca obbligatoria che esulano dall’eventuale oggetto dell’accordo tra le parti e che devono comunque essere disposte dal giudice. 

L’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., difatti, continua a stabilire che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, “quando la pena irrogata non supera i dure anni”, non comporta l’applicazione di misure di sicurezza, “fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’art. 240 codice penale[53]. Quest’ultima disposizione, come è noto, contempla tanto ipotesi di confisca facoltativa (cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto), quanto ipotesi di confisca obbligatoria (cose che costituiscono il prezzo del reato; beni e strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato) [54]. Dopo la riforma, dunque, l’imputato e il pubblico ministero possono convenire anche sull’importo del profitto, che non sempre è facile da determinare[55].

Il giudice, ex art. 444, comma 2, c.p.p. deve ritenere “corrette” le determinazioni in merito alla confisca, “sulla base degli atti”. Anche in questo caso, la nuova norma non fissa espressamente i parametri di giudizio che devono orientare il giudicante nella valutazione dell’accordo per la limitazione o per l’esclusione della confisca facoltativa[56].   

Deve ritenersi, peraltro, che, in applicazione della nuova formulazione dell’art. 444 cod. proc. pen., quando la misura di sicurezza della confisca rientra nel concordato sanzionatorio, l’obbligo di motivazione del giudice possa essere assolto secondo una cadenza strutturalmente diversa da quella della sentenza di condanna e, dunque, con minore pregnanza[57]. Diversamente, nei casi in cui la misura di sicurezza della confisca rimane estranea all’accordo tra le parti (dunque nel caso di confisca obbligatoria o anche della confisca facoltativa non oggetto di accordo), il giudice è tenuto a motivare espressamente le ragioni della confisca che, a norma dell’art. 445 c.p.p., costituisce, nei casi di cui all’art. 240 c.p. ovvero nei casi di espresso rinvio, uno degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta[58].

La sinteticità della motivazione tipica del rito, pertanto, non può estendersi automaticamente all’applicazione della misura di sicurezza della confisca[59].

3.3. L’art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., che disciplina gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena[60]. In particolare, il principio generale è rimasto quello secondo cui la sentenza di applicazione della pena “è equiparata a una pronuncia di condanna”. La portata di questo principio è stata mitigata in diverse direzioni:

– in primo luogo, mediante l’abrogazione dell’inciso “salvo quanto previsto dall’articolo 653” con cui si apriva la disposizione citata; in tal modo, senza che vi sia stata la necessità di intervenire sull’art. 653 cod. proc. pen., che continua a riferirsi alle sole sentenze di assoluzione e di condanna, la sentenza di applicazione della pena non presenta efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

– prevedendo, poi, che la sentenza di applicazione della pena, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non abbia efficacia e non possa essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile; è stata dunque sancita l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi.

– stabilendo, infine, che “se non sono applicate pene accessorie”, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. alla sentenza di condanna; ogni qual volta che, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applicano le pene accessorie (perché la condanna non supera la pena di anni due di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, oppure perché le parti, in forza del novellato art. 444, comma 1, cod. proc. pen., si sono accordate per la non applicazione delle pene accessorie e il giudice ha reputato congruo tale accordo), vengono meno anche tutti gli altri effetti penali che discendono ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali.

3.4. L’art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega, infine, ha assegnato al legislatore delegato il compito di “assicurare il coordinamento tra l’articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento”.

Questa direttiva non ha imposto interventi di adattamento dell’art. 446 cod. proc. pen. È stato riformato, invece, l’art. 555, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., relativo al rito monocratico. Al riguardo, è stato previsto che la richiesta di applicazione della pena debba essere formulata entro il termine previsto dal nuovo art. 552-ter, comma 2, cod. proc. pen. Quest’ultima norma prevede che detta richiesta, al pari dell’istanza di giudizio abbreviato, di sospensione del processo con messa alla prova nonché della domanda di oblazione, debba essere proposta, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza che, ai sensi del comma 1 della stessa norma, può chiudere l’udienza predibattimentale in camera  di  consiglio. Su questo profilo, peraltro, si rinvia al commento alla riforma del rito monocratico.

4. Le modifiche alla disciplina del giudizio immediato

4.1. La legge n. 134 del 2021 ha fissato l’obiettivo di favorire la trasformazione del giudizio immediato in un rito speciale, consentendo il recupero della definizione del procedimento con un rito alternativo nei casi in cui un primo tentativo non fosse andato a buon fine[61].

In tema di giudizio immediato, invero, qualora l’imputato avesse tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l’istanza fosse stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, un indirizzo giurisprudenziale non riteneva tardiva e, perciò, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all’udienza camerale di cui all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.[62]

In caso di rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, invece, un orientamento giurisprudenziale riteneva ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato solo se tale istanza fosse stata formulata, in via subordinata, nei termini di legge[63].

In questo contesto è intervenuto il d.lgs. n. 150 del 2022, modificando di diverse norme del codice di rito[64].

4.2. In primo luogo, è stato modificato l’art. 456, comma 2, cod. proc. pen.: è stato previsto che il decreto di giudizio immediato debba contenere anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 ovvero “la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Questo intervento, piuttosto che ad attuare le direttive della legge delega n. 134 del 2021, è servito a recepire nel codice di rito il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 456, co. 2, cod. proc. pen., per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenesse tale avviso[65].

4.3. L’art. 27, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 150 del 2022, poi, ha riformato l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, qualora sia presentata richiesta di giudizio abbreviato, il giudice debba “in ogni caso” fissare l’udienza in camera di consiglio per la sua valutazione.

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, come è noto, l’imputato può chiedere, ai sensi dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., di essere giudicato con rito abbreviato.

In tale caso, il giudice chiamato a valutare la domanda di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a celebrare il relativo procedimento speciale non può essere, per ragioni di incompatibilità, lo stesso che abbia decretato l’accoglimento della richiesta di giudizio immediato[66].

Nell’ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato (o anche di emissione di decreto penale di condanna), in particolare, vi è un vaglio di ammissibilità, “de plano“, che riguarda unicamente i requisiti formali dell’istanza stessa e, quindi la tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all’intero processo a carico dell’imputato[67]. Se risultano carenti tali requisiti di ammissibilità, la richiesta verrà dichiarata inammissibile, con prosecuzione del giudizio con le forme del rito immediato.

In caso di ritenuta ammissibilità, il giudice designato secondo le regole dell’ordinamento giudiziario (un giudice diverso, dunque, da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato, incompatibile ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen.), fissa l’udienza, procedendo, in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta di giudizio abbreviato.

Tale valutazione riguarda ovviamente in modo particolare la richiesta di giudizio abbreviato subordinato all’integrazione della prova ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato escluso, per il giudizio abbreviato cd. “secco”, dalla legge n. 479 del 1999, l’originario requisito della necessaria definibilità del processo allo stato degli atti.

Il decreto di fissazione dell’udienza per la valutazione della richiesta di giudizio abbreviato, peraltro, non segna l’ammissione dello stesso. I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, pertanto, decorrono dall’ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen.[68]. In altri termini, con il decreto di fissazione dell’udienza per il rito abbreviato, il giudice si limita a valutare la regolarità formale della richiesta, ma non procede ancora all’apertura del giudizio abbreviato, il quale si apre soltanto con l’emanazione, in udienza, della relativa ordinanza ammissiva[69].

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, tuttavia, in tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell’ambito del giudizio immediato, l’omessa fissazione dell’udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non determinava la nullità assoluta o l’abnormità del decreto di rigetto “de plano” della richiesta e della contestuale fissazione dell’udienza per il giudizio immediato, emesso dal Gip, ma soltanto una nullità di ordine generale, avendo la stessa comportato un’indebita compressione dei diritti di difesa[70], sanabile per iniziativa di parte reiterando la richiesta in limite del giudizio dibattimentale[71].

            Intervenendo su tale assetto, l’art. 27, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che il giudice, ricevuta la richiesta di giudizio abbreviato, debba “in ogni caso” fissare l’udienza in camera di consiglio per la valutazione di tale richiesta.

La fissazione dell’udienza è resa obbligatoria in quanto essa è funzionale ad incentivare la trasformazione del giudizio immediato in un rito speciale.

È stato introdotto, infatti, il nuovo comma 2-bis nell’art. 458 cod. proc. pen. Secondo tale disposizione, se il giudice all’udienza e, dunque, nel contraddittorio delle parti, rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Se non è accolta alcuna delle richieste di rito speciale, secondo il nuovo comma 2-ter del medesimo art. 458 cod. proc. pen., il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

L’udienza fissata dal giudice per la valutazione della richiesta di definizione secondo il giudizio abbreviato condizionato, dunque, è il “luogo” nel quale, qualora il rito non sia ammesso, la parte può avanzare una nuova domanda di definizione del procedimento secondo un rito alternativo

4.4. L’interpolazione dell’art. 446 cod. proc. pen., che disciplina la richiesta di applicazione della pena ed il relativo consenso dell’altra parte, invece, è stata resa necessaria dal mero raccordo con la nuova formulazione dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. Questa norma, come si è appena visto, ormai consente la formulazione della richiesta di applicazione della pena anche all’udienza fissata per l’ammissione dell’abbreviato, nel caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria cui fosse stato subordinato il rito speciale. L’art. 446 cod. proc. pen., pertanto, ormai prevede che la richiesta di applicazione della pena, se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, possa essere formulata:

– entro il termine e con le forme stabilite dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen.;

– oppure all’udienza prevista dall’art. 458, comma 2-bis, cod. proc. pen.

4.5. La disciplina della richiesta di applicazione della pena, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è stata innovata con l’introduzione del nuovo art. 458-bis cod. proc. pen.  

Secondo questa disposizione, quando è formulata la richiesta di applicazione della pena prevista dall’art. 446 cod. proc. pen., il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.

Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato. Il rigetto della richiesta di applicazione della pena, pertanto, non preclude definitivamente l’accesso ai riti speciali (art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen.). L’imputato, infatti, potrà chiedere la sospensione con messa alla prova o il giudizio abbreviato.

Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, trova applicazione l’ultimo periodo dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., cioè le regole che caratterizzato tale rito speciale.

Nel caso di rigetto delle richieste, invece, si applica l’art. 458, comma 2-ter, cod. proc. pen.: il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

Il dissenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della richiesta di applicazione della pena, pertanto, non impedisce la proposizione di una nuova domanda di definizione del giudizio secondo un rito alternativo.

4.6. Con il nuovo art. 558-bis cod. proc. pen. è stato previsto il giudizio immediato anche davanti al Tribunale in composizione monocratica e, pare corretto ritenere, pure nel caso di reati a citazione diretta[72]. In particolare, il comma secondo di tale disposizione ha previsto che “nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis cod. proc. pen.”. La richiesta di giudizio immediato sembra debba essere trasmessa alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

5. La riforma del decreto penale di condanna.

5.1. Il legislatore della riforma è intervenuto anche sulla disciplina del decreto penale di condanna. Sulla effettiva condizione di tale istituto, dai dati statistici si desumono informazioni che meritano una valutazione articolata.

Nella relazione del Primo Presidente della Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, infatti, è stato rilevato che “considerando il procedimento per decreto penale di condanna, va registrato che il numero delle opposizioni (15.485) costituisce il 42,5% del totale dei decreti emessi (36.404), mentre il 57,5 di questi, pari a 20.919, divengono esecutivi. Rilevantissimo e il tasso di assoluzione per il decreto penale opposto dall’imputato (67,1% nell’anno giudiziario 2019/2020; 68,7% nell’anno giudiziario 2020/2021)”. Un numero elevato di provvedimenti, più della metà, pertanto, diviene definitivo, sicché sembra che l’istituto conservi una qualche utilità, anche se, l’irrevocabilità del decreto comporta il delicato problema del recupero delle sanzioni pecuniarie irrogate. Un numero ugualmente elevato di decreti penali, invece, è oggetto di opposizione, sovente andando ad aumentare i giudizi dibattimentali, all’esito dei quali l’imputato è assolto (anche se, probabilmente, nei dati all’assoluzione è accomunata la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione)[73].

L’art. 1, comma 10, lett. d), della legge delega n. 134 del 2021, comunque, ha assegnato al legislatore delegato tre direttive stringenti:

– prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen.;

– stabilire che, nei casi previsti dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., ai fini dell’estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

– assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto[74].

La prima direttiva è stata attuata per mezzo della modifica dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento penale, e dell’art. 64 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che regola il procedimento monitorio nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In entrambi i casi, il termine entro il quale il pubblico ministero può presentare la richiesta motivata di decreto penale di condanna è stato fissato in un anno in luogo della precedente previsione di sei mesi. Tale termine è stato stabilito facendo riferimento al termine ordinario di durata delle indagini preliminari, che è stato rideterminato dal novellato art. 405, comma 2, cod. proc. pen. proprio in un anno (mentre il termine di durata delle indagini per le contravvenzioni è stato fissato in sei mesi e quello per i reati di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. in un anno e sei mesi)[75].

Il secondo criterio direttivo è stato attuato con la modifica dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. Questa disposizione prevedeva che il reato si estingueva  se, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commetteva un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. L’estinzione del reato e di ogni effetto penale di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., quindi, comportava, come conseguenza, l’estinzione della pena non ancora espiata o riscossa[76]. La norma è stata modificata prevedendo che l’effetto estintivo del reato si produca solo se l’imputato ha pagato la pena pecuniaria e non più semplicemente quando l’imputato non commetta altri reati nei termini dapprima indicati.

L’estinzione, come è noto, comporta il venir meno di ogni effetto penale della condanna, la quale non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460, comma 5, cod. proc. pen)[77]. La concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., inoltre, non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall’art. 163 cod. pen.[78] 

La disciplina che deriva dalla modifica normativa distingue il procedimento per decreto da quello di applicazione della pena su richiesta: l’art. 136 disp. att. cod. proc. pen., infatti, stabilisce che l’effetto estintivo dell’applicazione della pena su richiesta non si produca nel caso di “volontaria sottrazione” dell’imputato alla pena. Tale differenza, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo, appare giustificata dalla maggiore premialità del decreto penale di condanna rispetto all’applicazione concordata della pena. Il condannato in via monitoria, infatti, non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, ma, per effetto dell’attuazione del terzo criterio della legge delega dapprima indicato, nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza fruisce di un’ulteriore riduzione di un quinto della pena inflitta.

Ed infatti è stato modificato ulteriormente l’art. 460, comma 1 e 5, cod. proc. pen., essendo stato previsto che, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il giudice, pertanto, nel decreto penale, deve indicare due somme: quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica dello stesso, con contestuale rinuncia all’opposizione (art. 460, comma 1, lett. h-ter), cod. proc. pen.).

Il decreto penale, inoltre, deve contenere anche l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 460, comma 1, lett. h-bis), cod. proc. pen.).

Va poi evidenziato che, sulla disciplina del decreto penale di condanna, producono riflessi rilevanti:

– il recepimento, nell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. dei criteri direttivi della legge delega[79] che hanno ridotto la misura della pena pecuniaria irrogata in sostituzione di una pena detentiva stabilendo che il valore giornaliero di conversione non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro. Tale valore giornaliero “corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare[80];

l’ampliamento dell’area operativa delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: con decreto penale di condanna la pena detentiva fino a un anno potrà essere sostituta con la pena pecuniaria (l’art. 20-bis cod. pen. prevede che la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno, così raddoppiando il limite di pena detentiva precedente) e la pena detentiva fino a tre anni potrà essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, se vi è la richiesta dell’imputato prima dell’emissione del decreto penale (art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.) ovvero successiva all’adozione del provvedimento (art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen). Si tratta di una innovazione significativa, perché il decreto penale di condanna contemplava esclusivamente la possibilità di condannare l’imputato al pagamento di una pena pecuniaria. La prima modalità di accesso al lavoro di pubblica utilità, peraltro, lascia adito a forti dubbi: l’indagato deve farne richiesta prima dell’esercizio dell’azione penale; il pubblico ministero rimane libero di scegliere i modi per l’esercizio dell’azione penale, anche non ricorrendo alla richiesta di decreto penale. In buona sostanza sembra sia stata prevista l’acquisizione di una sorta di disponibilità preventiva dell’imputato, soggetta all’effettiva richiesta ed emissione del decreto penale di condanna.

Un impatto significativo sul rito in esame, infine, potrebbe derivare dalla riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie (in particolare è stato riformato l’art. 660 cod. proc. pen. allo scopo di restituire effettività a tale tipologia di pena principale).

6. Le modifiche alla disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Per completezza appare utile anche illustrare la principale innovazione relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova che riguarda l’introduzione della possibilità di proposta di applicazione di tale istituto da parte del pubblico ministero.

Ove la proposta sia stata formulata in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis, comma 1, cod. proc. pen). La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dal nuovo art. 554-bis cod. proc. pen. (altrimenti la richiesta può intervenire nell’udienza preliminare, fino che non siano formulate le conclusioni a norma degli art. 421 e 422, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo o, ancora, se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabiliti dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen ovvero, nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione) (art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen).

La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Essendo stato abrogato l’art. 583, comma 3, cod. proc. pen., la relativa disciplina è stata inserita nell’art. 464-bis cod. proc. pen.

All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma prevede anche le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

La proposta di messa alla prova del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, invece, è disciplinata dal nuovo art. 464-ter.1 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen., può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., cioè quando “reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere altri reati”, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

A questo punto, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

Il giudice per le indagini preliminari fissa udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen solo quando lo ritiene necessario ai fini della decisione. Se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. Valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova. È necessario il consenso dell’interessato per determinare una durata del lavoro di pubblica utilità superiore a quella individuata nel programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna e presentato dall’imputato[81].

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso (art. 464-septies cod. proc. pen.).

Appare utile segnalare che, secondo l’indirizzo ormai consolidato, ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell’idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all’art. 133 cod. pen.[82]. Il giudice deve valutare l’adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell’imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274[83]. Non sussiste, infine, alcuna contraddittorietà tra il rigetto dell’ammissione al beneficio della messa alla prova fondato sul pericolo di recidivanza e la successiva esclusione della recidiva contestata, posto che l’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133, cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre l’esclusione della recidiva, pur correttamente contestata sulla base dei precedenti penali, è ordinata quando il giudice ritiene che la reiterazione dell’illecito non sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore[84].

 7. Qualche considerazione conclusiva.

Come si è visto, le innovazioni in tema di riti alternativi sono poche. Esse non sembrano in grado di determinare un deciso cambiamento di direzione[85]. Sicuramente, anche dopo la riforma, i numeri dei riti speciali saranno ben lontani da quelli del modello statunitense, dove le procedure semplificate da sempre assorbono la quasi totalità dei processi, assicurando in tal modo la funzionalità del trial by jury[86]. E’ del tutto ragionevole ritenere che il dibattimento continuerà a conservare la centralità numerica e non solo simbolica nel giudizio penale. Anzi, è stato paventato il rischio concreto che le riforme in atto, più che ridurre i carichi dibattimentali, sottraggano spazi ora all’uno, ora all’altro procedimento deflattivo, senza un reale beneficio sui numeri[87].

La revisione della disciplina dei riti alternativi, dunque, potrà contribuire in modo del tutto marginale al raggiungimento dello scopo di recuperare i ritardi della giustizia penale, non risultando funzionale al recupero dell’efficienza che appare necessario perché i cittadini conservino la fiducia nel sistema Giustizia[88].

Non pare, d’altra parte, che ci si potesse attendere interventi riformatori in grado di invertire una tendenza alla scarsa efficacia dei riti in esame che risale all’introduzione del nuovo codice di procedura penale[89].

Le strade alternative al dibattimento, invero, possono essere veramente appetibili per l’imputato solo se, in applicazione di una logica strettamente economica, sono in grado di assicurare una effettiva utilità; nel nostro sistema processuale, i vantaggi che si possono conseguire accedendo ad uno dei riti alternativi sono erosi drasticamente dalla lentezza del giudizio dibattimentale che, per giunta, si svolge dopo indagini eccessivamente prolungate, e dalla concreta prospettiva dell’estinzione del reato per prescrizione (o dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis cod. proc. pen.), oltre dalla difficoltà a rendere effettiva l’esecuzione della pena, in special modo di quella pecuniaria[90].


[1] cfr. M. Cartabia, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l’Europa, per la ripresa del Paese, in www.sistemapenale.it, 31 maggio 2021, la quale, precisando la ratio che ha ispirato la riforma, ha rilevato che “Il grande problema … è quello della durata dei processi. Il fattore tempo è al centro delle  preoccupazioni dei cittadini, delle istituzioni europee, degli attori economici. Il fattore tempo è e deve essere al centro delle proposte di riforma che stiamo intraprendendo. … l’eccessiva durata dei processi determina, non uno, ma due distinti ordini di disfunzioni, che costituiscono, allo stesso tempo, violazioni di principi costituzionali ed europei. Il primo è quello dell’eccessivo numero di processi che si concludono con la prescrizione, più volte rimproverataci da molti organi internazionali di monitoraggio. …  Il secondo è quello della violazione del fondamentale diritto degli imputati alla ragionevole durata del processo …”.

[2] Cfr., tra gli altri, G. Varraso, La legge “Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, in www.sistemapenale.it. 2022, 2, 30, il quale, tra l’altro, sottolinea come sia “Ricorrente l’affermazione, sul solco della Relazione al progetto preliminare, che ai riti era affidata “la possibilità stessa di funzionamento del processo ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti e, quindi, non suscettibili di applicazione ipertrofizzata, per evidenti ragioni di economia processuale“, evidenziando come più volte nel corso dell’approvazione della legge-delega n. 81 del 1987 si era detto che “il nuovo processo funzionerà se perverrà a dibattimento un esiguo numero di processi”. Sembra esprimere una diversa prospettiva B. Nacar, Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all’insegna dell’efficienza del processo, in Dir. pen. e proc. 2023, 1, p. 166, secondo cui la riforma Cartabia continua a perseguire l’obiettivo di rendere più appetibili i riti alternativi, “con l’effetto finale di generalizzare moduli a ridotta cognizione in funzione di prevalenti esigenze efficientiste” e con la conseguenza che “l’errore giudiziario non rappresenta più il rischio insuperabile pure al cospetto di un modello di giudizio improntato al giusto processo, quanto l’evenienza accettata, in ragione dei limitati spazi per l’accertamento, quale alternativa strutturale alla logica cognitiva”. 

[3] I dati statistici, in particolare, sono illustrati nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021 predisposta dal Primo Presidente della Corte di cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2022, reperibile nel sito istituzionale della Corte di cassazione.

[4] Sul tema, si veda, R. Bricchetti, Il malfunzionamento dei riti alternativi una causa della crisi del sistema penale, in Guida dir., 2021 (41), p. 61.

[5] Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha attuato il puntuale criterio direttivo fissato dall’art. 1, comma 10, lett. b), n. 1, della legge delega n. 134 del 2021 che prescriveva di “modificare le condizioni per l’accoglimento della  richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione  probatoria,  ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., prevedendo l’ammissione del  giudizio  abbreviato  se  l’integrazione risulta necessaria ai fini  della  decisione  e  se  il  procedimento speciale produce un’economia processuale  in  rapporto  ai  tempi  di svolgimento del giudizio dibattimentale”.

[6] Corte cost., 9/05/2001, n. 115, la cui decisione è stata recepita da Cass. Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01, secondo cui “il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l’ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina, né con il giudizio abbreviato “puro”, accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta ex officio”.

[7] Cfr. Corte cost., 9/05/2001, n. 115. Per un commento, tra i tanti, v. G. Lozzi, Giudizio abbreviato e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1087 ss.; F. Zacchè, Nuovi poteri probatori nel giudizio abbreviato, in Cass. pen., 2001, p. 2610 ss. Sul tema si veda P. Tonini, Manuale di procedura penale, 16° ed., Milano 2015, p. 778.

[8] Cass. Sez. 3, n. 28141 del 17 maggio 2012; Cass. Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018, dep. 2019; Cass. Sez. 3, n. 28693 del 23/02/2017

[9] La parte civile, invece, non ha diritto di controprova nel giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sicché sono inutilizzabili le prove che siano nondimeno acquisite ad istanza di tale parte processuale, in violazione dell’implicito divieto normativo di cui all’art. 438, comma 5, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. VI, n. 24771 del 17/02/2022, in Processo penale e giustizia, 2023, 1, 53, con nota di F. Zacché, Nel giudizio abbreviato condizionato, la parte civile non dispone del diritto alla prova contraria).

[10] Cass. Sez. 3, n. 219 del 21/10/2004, dep. 2005; Cass. Sez. 1, n. 5942 del 26/11/2008, dep. 2009

[11] Va segnalato che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la scelta dell’imputato di formulare in subordine la richiesta di rito abbreviato semplice gli preclude la possibilità di lamentare in sede di appello l’illegittimo rigetto della richiesta principale, dovendosi equiparare la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell’art. 438 c.p.p., comma 6, della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative (Cass.. Sez. 4, n. 39476 del 14/09/2022; Cass. Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826; Cass. Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, Altamura, Rv. 260532).

[12] cfr. E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen. 2021, 3, 30

[13] Al riguardo, è stato affermato che la sentenza della Corte costituzionale ha compiuto un intervento di consapevole “devitalizzazione” del presupposto del giudizio abbreviato condizionato in esame (G. Di Chiara, Sub art. 438, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, V ed., tomo II, Milano, 2017, p. 1610).

[14] In questi termini, D. Vigoni, Ampliamento delle procedure alternative e ipotrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma), cit., p. 8, la quale ha osservato, con riferimento al progetto di riforma poi recepito, che “il parametro che s’intende introdurre pare inconsistente, di fatto si autodistrugge, in quanto non offre un criterio ulteriore che consenta di valutare, sul piano quantitativo e qualitativo, le prove richieste anche in rapporto alle eventuali prove contrarie che si prospetterebbero. Esso legittima un’attività probatoria, anche complessa, purché necessaria. Tanto varrebbe escludere ogni riferimento all’economia processuale, mantenendo il solo criterio che si fonda sulla necessità dell’integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione, anche in ragione della corrispondenza con l’analogo requisito previsto per l’iniziativa officiosa”; analogamente, V. Cannas, Il nuovo rito abbreviato: Una novità apparente, in G. Spangher, La riforma Cartabia, Pisa, 2022, p. 376, secondo cui “Se l’intento della riforma era quello di valorizzare la forma condizionata del rito speciale, nella pratica la modifica non appare così innovativa, in quanto “la ristrutturazione” operata in realtà altro non è che la mera codificazione di un principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale”.

[15] Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, c.p.p. o nel quale l’integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5 dello stesso codice è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p. (Cass., Sez. U, n.5788 del 18/04/2019).

[16] Il legislatore, pertanto, ha raccolto una sollecitazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2021 ad allineare il testo del codice di rito alle sentenze della Corte stessa.

[17] Cass., Sez. U., n. 44711 del 27-10-2004.

[18] Cass. Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018.

[19] Cass., Sez. U., n. 44711 del 27-10-2004. E’ stato precisato che “il riferimento alla “necessità” dell’integrazione rappresenta un forte elemento semantico, utile a conferire alla prova aggiuntiva richiesta dall’imputato un carattere di eccezionalità, e dunque un requisito di vera e propria “decisività” (Cass. Sez. 2, 24/05/2022, n.22477).

[20] Cass. Sez. 5, n. 600 del 2014

[21] Cass. Sez. 2, 24/05/2022, n.22477, cit.; Cass. Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801, secondo cui “In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall’imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta”.

[22] In questi termini, Cass., Sez. 2, n. 43329 del 18/10/2007, che richiama Cass. Sez. U. n. 41281 del 17/10/2006.

[23] Si afferma che “quando la fonte da escutere sia la stessa già sondata in fase di indagini, l’esame è ammissibile solo in quanto mirato a colmare lacune oggettive dell’atto originario, cioè a verificare circostanze diverse ed ulteriori. Se l’imputato individua un diverso interesse all’assunzione “ripetuta”, come solitamente avviene mediante il riferimento al più consistente valore epistemico degli atti assunti in contraddittorio ed in presenza del giudice chiamato alla decisione, non gli resta che affrontare il giudizio nelle forme ordinarie”, così Cass. Sez. 2, 24/05/2022, n. 22477, cit.

[24] Cfr. Cass. Sez. 2, 24/05/2022, n. 22477, cit. Appare utile segnalare che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, all’esito del controllo sull’ammissibilità del rito condizionato, non è riconosciuta al giudice una soluzione diversa dall’accoglimento o dal rigetto dell’istanza (Cass. Sez. 5, n.44626 del 16/09/2021; Cass. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259932-01; in motivazione, la Corte ha affermato, altresì, che sarebbe viziata dalla nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. la decisione del giudice, che, investito di una istanza di abbreviato condizionato, ammetta soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente, ovvero, sul presupposto che l’integrazione probatoria richiesta sia errata, impossibile o inesistente giuridicamente, il rito abbreviato semplice.

[25] L’art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, della legge delega ha stabilito una puntuale direttiva per il legislatore delegato tesa a “prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione”.

[26] Sul tema, R. Bricchetti, Altro sconto di un sesto se non si impugna l’abbreviato, in AA.VV, Riforma Cartabia, indagini preliminari e processo penale, Milano, 2023, p. 126 e ss.; F. Marchetti, Nuovi incentivi premiati nella disciplina del giudizio abbreviato e del rito monitorio: riflessioni in vista dell’esercizio della delega, in www.sistemapenale.it. 2022, 2, 66.

[27] La ratio deflattiva dell’intervento – che collega alla acquiescenza e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta – sarebbe stata totalmente frustrata ove si avesse accolto una interpretazione diversa del criterio di delega, consentendo all’imputato di fruire di uno sconto di pena anche quando l’appello fosse stato proposto dal difensore nel suo interesse.

[28] Tribunale Perugia, Ord., 18/01/2023, in Quotidiano Giuridico 8/02/2023, secondo cui “il regime premiale sancito dall’art. 442 c.p.p., pur avendo carattere processuale, ha tuttavia effetti sostanziali in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole”, in quanto “… è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 c.p., pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall’imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell’eventuale aumento per la ritenuta continuazione”.  Sulla sentenza, si veda G.L. Gatta, Riforma Cartabia e giudizio abbreviato: il Tribunale di Perugia ammette la rimessione in termini per la richiesta del rito dopo la previsione di una ulteriore riduzione della pena di un sesto in caso di mancata impugnazione, annotazione a Trib. Perugia, ord. 18 gennaio 2023, in www.sistemapenale.it, 19 gennaio 2023 e F. Lombardi, Rinuncia all’impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena (art. 442 co. 2 bis c.p.p.): il problema della rimessione in termini a giudizio in corso, in www.sistemapenale.it,. 9 febbraio 2023

[29] In questi termini G. Spangher, Dubbi sulla restituzione in termini per il “nuovo” giudizio abbreviato”, in Quotidiano giuridico, 8/02/2023.

[30] Trib. Milano, sez. III, ord. 26 gennaio 2023 e Trib. Vasto, 23 gennaio 2023, in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 20223, con nota di B. Fragasso, Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia: i tribunali di Milano e di Vasto escludono la rimessione in termini.

[31] Cass. Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Rv. 281396 – 01; Cass. Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714-01; Cass. Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392-01; Cass. Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010, Rv. 249024 – 01; Cass. Sez. 1, n. 3934 del 12/11/1990, dep. 1991, Contreras de Castellanco, Rv. 186186-01.

[32] G. Sepe, Acquiescenza alla condanna nel giudizio abbreviato e riconoscimento della riduzione di un sesto della pena, in www.giustiziainsieme.it, 14 febbraio 2023.

[33] G. Varraso, La legge “Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, inwww.sistemapenale.it, 8 febbraio 2022.

[34] L’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha abrogato l’art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. che escludeva dalla possibilità del concordato in appello “i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza”.

[35]  Daniele, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in Cass. pen., 2021, p. 3073; Marchetti, Nuovi incentivi premiali nella disciplina del giudizio abbreviato e del rito monitorio, cit., 69.

[36] Cass. sez. un., n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020

[37] L’art. 1, comma 10, lett. a), n. 1, della legge delega n. 134 del 2021, al fine di incentivare il ricorso all’applicazione della pena su richiesta delle parti, ha assegnato al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo che “quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata”;  che, “in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare”.

[38] Cass. Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518

[39] Cass. Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374; Cass. Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022.

[40] Cass. Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858; Cass. Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374; Cass., Sez. 4, n. 39065 del 05/07/2012. È rimasto isolato, invece, l’opposto orientamento per il quale l’imputato poteva evitare l’applicazione delle pene accessorie, subordinando l’efficacia della richiesta di patteggiamento all’esclusione delle pene accessorie, con facoltà per il giudice di rigettarla, ove al contrario riteneva di doverle applicare (Cass. Sez. 3, n. 3107 del 2012).

[41] Cass. Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv. 278962 – 01, secondo cui la statuizione è impugnabile, anche dopo l’introduzione dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena.

[42] Così, A. Chelo, F. Demartis, Il patteggiamento secondo la Cartabia, in G. Spangher (a cura di), La riforma Cartabia, Pisa, 2022, p. 399

[43] La norma citata è stata introdotta dall’art. 1, comma 4, lett. d), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 per i reati di cui agli artt. 314, comma1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis cod. pen. L’art. 444, comma 3-bis, c.p.p. prevede che “il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta”.

[44] A. Chelo, F. Demartis, Il patteggiamento secondo la Cartabia, cit., pag. 400.

[45] L’accordo tra le parti, inoltre, non può riguardare le sanzioni amministrative accessorie che il giudice è tento ad applicare.

[46] In dottrina è stato affermato che la mancata previsione di parametri di riferimento utili ad orientare quando non convenire la non applicazione delle pene accessorie “sconcerta”, segnalando, tra l’altro che “la Carta costituzionale (art. 25 Cost.) preclude ogni disponibilità delle pene accessorie, a prescindere dalla volontà degli interessati” (cfr. B. Nacar, Riforma Cartabia e riti alterativi: piccole modifiche all’insegna dell’efficienza del processo, cit., pag. 166). 

[47] La giurisprudenza ritiene che l’apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l’esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. tenuto conto delle finalità della pena di cui all’art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all’oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell’imputato, secondo i parametri dell’art. 133 c.p. (Cass., Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020; Cass. Sez. 5, n. 8743 del 7/5/1999, Cau, Rv. 214887; Cass. Sez. 2, n. 3169 del 7/5/1997, Avorgna, Rv. 208758). Quanto alla durata delle pene accessorie, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216 legge fall. nella parte in cui dispone che la condanna per il reato di bancarotta comporta per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché fino a dieci anni. A seguito di tale intervento manipolativo “per sostituzione”, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che il giudice deve procedere alla determinazione in concreto della durata delle pene accessorie in parola in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Il principio è stato esteso dalla giurisprudenza anche alle altre pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo o uno solo di tali termini (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019 Rv. 277972).

[48] Le pene accessorie si applicano in ragione della gravità del reato, svolgendo una funzione di prevenzione generale. Accanto a questa tradizionale categoria se ne riscontra una seconda la cui funzione è quella di impedire al soggetto condannato di ripetere gli stessi fatti, presentando una funzione di prevenzione specifica. Infine, talvolta il legislatore ricollega la pena accessorie a forme qualificate di pericolosità sociale.

[49] Cass. Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016, Orsi, Rv. 268740; Cass. Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep. 2016, Spagnuolo, Rv. 265823; Cass. Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209; Cass. Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013, dep. 2014, Defina, Rv. 258819.

[50] Cass., Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 02; in seguito, tra le altre, Cass., Sez. 1, n. 3626 del 11/01/2022

[51] Il fondamento di questa lettura è stato desunto dalla “certa interpolazione, con la legge n. 134 del 2003,

dell’istituto del “patteggiamento“, con la eliminazione di ogni limite all’applicazione della confisca sussistente nel testo originario” (così, Cass., Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 02).

[52] Secondo l’originaria formula dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. nella versione antecedente alla modifica introdotta con l. n. 134 del 2003, come è noto, la confisca poteva essere disposta con la sentenza di applicazione della pena soltanto nei casi in cui fosse obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen. In seguito all’entrata in vigore della precitata legge, la limitazione prevista dal legislatore del 1988 è venuta meno, sicché la misura di sicurezza patrimoniale è sempre compatibile con il rito speciale in esame – anche quando sia applicata una pena non superiore ai due anni – e può essere ordinata pure nei casi in cui essa è facoltativa secondo la generale previsione dall’art. 240, comma 1, cod. pen.

[53] Prima della riforma, la giurisprudenza precisava che la pattuizione raggiunta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. riguardava unicamente il trattamento sanzionatorio in senso proprio e non include anche la confisca, la cui adozione è rimessa all’intervento decisorio del giudice che vi provvede, esercitando poteri cognitivi non diversi da quanto richiesto nel giudizio dibattimentale (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Rv. 279675 – 01, in motivazione).

[54] E’ il caso di richiamare per completezza, il principio consolidato secondo cui, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato (Cass. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436). Il profitto del reato, dunque, salvo diversa previsione normativa che ne preveda l’apprensione come obbligatoria, è oggetto di confisca facoltativa e, quindi, può essere oggetto dell’accordo tra le parti del giudizio.

[55] Cfr. F. Menditto, La riforma penale (l. n. 134/2021): le disposizioni in materia di sequestro e confisca dello schema di decreto delegato presentato dal Governo, in www.sistemapenale.it, 14 settembre 2022, p. 83, 

[56] Per l’espressa affermazione dell’incompatibilità dell’accordo sull’esclusione della confisca facoltativa con la Carta costituzionale, cfr. B. Nacar, Riforma Cartabia e riti alterativi: piccole modifiche all’insegna dell’efficienza del processo, cit., p. 167.

[57] Una volta che la statuizione sulla misura di sicurezza è stata inglobata nell’accordo e questo sia stato recepito, le conseguenze in punto di controllo d’impugnazione sono rilevanti, perché la sentenza che dispone una confisca oggetto di accordo è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis (Cass. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348) e, quindi, non per censurare pretese insufficienze della motivazione.

[58] Cfr. Cass., Sez. 6, n. 18710 del 27/05/2020. In tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Cass., Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574).

[59] Ad esempio, il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica (cfr. Cass., Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Rv. 281358 – 01).

[60] L’art. 1, comma 10, lett. a), n. 2, della legge delega ha fissato una specifica direttiva per il legislatore delegato tesa a “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.

[61] L’art. 1, comma 10, lett. c), della legge delega n. 134 del 2021, infatti, ha assegnato al legislatore delegato due puntuali direttive: prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, l’imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438, comma 1, cod. proc. pen. oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; – prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato.

[62] Cass., Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019. Secondo questa impostazione, l’art. 438, comma 5-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale – nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento – introduce una mera facoltà e non l’obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale.

[63] Cass., Sez. 2, n. 8997 del 18/11/2014, dep. 2015.

[64] Sulla riforma, M F. Cortesi, Il nuovo giudizio immediato, in G. Spangher, La Riforma Cartabia, Pisa, 2022, p. 384.

[65] La Corte aveva ribadito quanto già affermato in precedenza con riferimento ad altri riti premiali, rilevando che, poiché anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale è anticipato rispetto al dibattimento, l’eventuale omissione del relativo avviso può determinare un pregiudizio irreparabile del diritto di difesa, analogamente a quanto avviene con riguardo al procedimento per decreto.

[66] L’espressione “giudizio” di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., infatti, non comprende solo la forma dibattimentale del giudizio stesso, ma si estende ad ogni procedimento di definizione del merito, e, dunque, anche al rito abbreviato (Corte cost. n. 401 del 1991).

[67] Cass. Sez. 3, n. 45683 del 11/10/2011; Cass. Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016.

[68] Cass. Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011

[69] Del resto, se il momento iniziale del giudizio abbreviato fosse da individuare nel decreto di fissazione dell’udienza emanato “de plano”, l’imputato sarebbe privato della facoltà di precisare gli esatti termini della richiesta di giudizio abbreviato in contraddittorio fra le parti; con la conseguenza che sarebbe vanificata la finalità deflattiva del rito, coerente con il principio di ragionevole durata del processo (argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2001)

[70] Cass. Sez. 3, n. 5236 del 25/05/2016, dep. 2017, Rv. 269010.

[71] Come previsto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 23 maggio 2003, ed ormai dall’art. 438, comma 6, cod. proc. pen.

[72] Secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo nei casi in cui sia prevista l’udienza preliminare, cioè quando la “vocatio in ius” non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio (Cass. Sez. 5, n. 2724 del 13/12/2019, dep. 2020; Cass. Sez. 5, n. 6111 del 14/12/2018, dep. 2019; Cass. Sez. 1, n. 24170 del 31/03/2010, Rv. 247945 – 01). Tuttavia, in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta, ed un altro per il quale è prevista l’udienza preliminare, il pubblico ministero può formulare una richiesta congiunta di giudizio immediato, se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all’art. 453 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 15189 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv. 266689 – 01; Cass. Sez. 1, n. 49821 del 10/05/2016, Rv. 268548 – 01).

[73] Per una analisi dei numeri cfr. Trapella, Quale futuro per i riti speciali, in Arch. pen. 31 agosto 2022, p. 22, il quale evidenzia come il differenziale tra i decreti esecutivi e quelli opposti diminuisce ogni anno e  segna il paritario incremento delle opposizioni.

[74] Sull’attuazione della legge delega, cfr. E. Bonesu, Novità in tema di decreto penale di condanna, in G. Spangher, La Riforma Cartabia, Pisa, 2022, p. 424 e ss. 

[75] La riforma offrirebbe al pubblico ministero la possibilità di svolgere investigazioni più complete, con l’effetto di indurre il condannato a prestare acquiescenza al provvedimento emesso dal giudice, per la difficoltà di superare in un futuro dibattimento l’impianto accusatorio (cfr. M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 56.).

[76] Cass. Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020; Cass. Sez. 1, n. 10235 del 23/01/2018.

[77] Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, infatti, non ricorre nel caso in cui l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio cfr. Cass. Sez. 4, n. 5030 del 17/01/2014.

[78] Cass. Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, dep. 2020.

[79] Si tratta dell’art. 17, comma 1, lett. l) della legge delega n 134 del 2021.

[80] Il considerevole abbassamento della soglia minima mira ad evitare pene eccessivamente onerose, oggetto di opposizione pressoché automaticamente. Cfr. E. Bonesu, Novità in tema di decreto penale di condanna, cit., p. 429.

[81] Cass. Sez. 4, n. 481 del 26/10/2021.

[82] Cass. Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017.

[83] Cass. Sez. 6, n. 44646 del 01/10/2019.

[84] Cass. Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022.

[85] Secondo F. Filippi, La riforma dei riti speciali: un’occasione persa, in G. Spangher, La riforma Cartabia, Pisa, 2022, p. 371, “la Guardasigilli ha dovuto fare i conti con una legge delega che è il frutto di compromessi  provocati dagli scontri politici e il risultato finale è stato quello di una “novella” timida, per non dire pavida, succube della giurisprudenza e che, nel suo complesso, lascia piuttosto perplessi”.

[86] F. Zacché, I riti alternativi nella legge delega e l’obiettivo giustizia -25%, in A. Marandola (a cura di), Riforma Cartabia e processo penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali, Milano, 2022, p. 105, il quale cita statistiche di deflazione processuale costanti intorno al 94% per la giustizia statale e al 95% per quella federale, richiamando, fra i molti, A.R. Allen – J.L. Hoffmann – D.A. Livingston – W.J. Stuntz, Comprehensive criminal procedure, Apen publishers, 2005, p. 1161.

[87] F. Zacché, I riti alternativi nella legge delega e l’obiettivo giustizia -25%, cit., p. 101; Del resto, la dottrina aveva già criticato la legge delega n. 134 del 2021, ritenendo che, in relazione ai riti alternativi, si fosse mancata l’occasione della riforma, cfr. A. Bassi, I riti speciali nella riforma Cartabia: un’occasione mancata?, in www.ilpenalista.it, 25 ottobre 2021; G. Varraso, La legge “Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, in www.sistemapenale.it, 8 febbraio 2022.

[88] Con molta chiarezza è stato affermato che “la riforma … ha fallito proprio sul fronte dei “riti speciali”, che rappresentano la “carta vincente” per il successo del rito penale ordinario” (così F. Filippi, La riforma dei riti speciali: un’occasione persa, p. 373).

[89] E’ stato efficacemente segnalato da D. Vigoni, Ampliamento delle procedure alternative e ipotrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma), cit., p. 1 e ss., che, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2000, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nella sua Relazione segnalava una giustizia in affanno e rilevava la scarsa efficacia del nuovo codice di procedura penale, da attribuire soprattutto al “totale insuccesso dei riti alternativi”. Vent’anni dopo, sempre all’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Primo Presidente della Cassazione nella sua Relazione ha rimarcato “l’abnorme durata del processo” e osserva che i riti alternativi “sono scarsamente appetibili e quindi incapaci di concorrere sensibilmente alla riduzione dei carichi di lavoro”.

[90] Il d.lgs. n. 150 del 2022, come è noto, ha previsto anche la riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, partendo dalla riformulazione dell’art. 660 cod. proc. pen. Nella relazione che ha accompagnato il decreto legislativo è stato precisato che, al netto delle condanne condizionalmente sospese, fisiologicamente non eseguibili, le condanne a pena pecuniaria iscritte nel Casellario giudiziale nel 2019 riguardano un ammontare complessivo eseguibile di oltre due miliardi di euro, una somma che, come ordine di grandezza, è prossima all’ammontare dei fondi del P.N.R.R. destinati alla giustizia. Sempre secondo i dati del Casellario giudiziale, le condanne a pena pecuniaria eseguite nel 2019 sono state 1.051, pari all’1% di quelle eseguibili (101.151), detratte cioè quelle a pena sospesa. Nella medesima relazione è stato precisato che “In Germania la pena pecuniaria non eseguita si converte in pena detentiva quale che sia la ragione del mancato pagamento (§ 40 Codice penale tedesco). Si afferma comunemente che senza la prospettiva della conversione in una pena limitativa della libertà personale, in caso di mancato pagamento, multa e ammenda sono come “una tigre senza denti”, anche se è stato aggiunto che “si rileva tra gli studiosi che sarebbe opportuno considerare il caso dell’insolvibilità in ragione delle condizioni economiche”.

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