1. Gli strumenti di tutela: caratteri generali. – 2.  Le misure coercitive interdittive

1.GLI STRUMENTI DI TUTELA: CARATTERI GENERALI

L’attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale è disciplinata, dai nuovi artt. 473 bis. 36, 37, 38 e 39 c.p.c.., introdotti dal Dlgs 149/22.

V’è da osservare che già  il 23° comma, lett. ll), dell’art. 1 della legge 206/21 delegava il Governo a provvedere al riordino della disciplina di cui agli artt. 156 c.c., 8 legge div., all’art. 3 legge n. 219 del 2012 e 316 bis c.c., introducendo  un unico modello processuale  strutturato in analogia a quanto previsto dall’art. 8 della Legge  898/70, che tenga conto dell’assenza di limiti  prevista dall’art.156 c.c. per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e per il sequestro.

Sulla scia di tali indicazioni normativa è stata adottata la disciplina di cui agli articoli  predetti.

Recitano le norme in oggetto:

Art. 473 bis 36: I provvedimenti anche se temporanei  in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti, sono immediatamente esecutivi e  costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell’art.96. Il giudice può imporre al soggetto obbligato  di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contenuto economico. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo per assicurare che siano soddisfatte  o conservate le sue ragioni in ordine all’adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare  il sequestro di beni mobili, immobili o crediti de debitore. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice su istanza di parte può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell’art.473 bis 29  c.p.c..

Art. 473 bis 37: Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore  suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente  per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita  in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere  periodicamente  somme di danaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello  in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell’obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato  al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell’esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e dell’entità dell’assegno.

 L’incipit dell’art. 473 bis 36 riconosce una tutela a carattere generale che conferisce immediata efficacia esecutiva a tutti i provvedimenti, anche temporanei, in materia di contributo economico a favore delle parti o della prole, specificando anche la loro idoneità a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale,  [i]  in conformità con i principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia al fine di garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie.

Il comma successivo riprende, invece, quanto già stabilito sia dall’art. 156 c.c. 4° comma  che dall’art.8 comma 1 Legge divorzio, in riferimento al potere del giudice di imporre alla parte obbligata di prestare garanzia personale o reale idonea a garantire il soddisfacimento del credito.

La norma, peraltro, come già previsto dagli artt. 156, comma 4, c.c., 8, comma 1, legge div. e 3, comma 2, legge n. 219 del 2012, condiziona la condanna suddetta alla sussistenza del «pericolo» che la parte possa sottrarsi all’inadempimento, sicché la stessa opera nel solco già segnato dalle precedenti disposizioni.

Al fine di evitare, da un lato, un ricorso abusivo allo strumento, dall’altro un pregiudizio eccessivo al debitore, si è stabilito  che trovi applicazione il comma 2 dell’art. 96, nel caso in cui «il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui  «al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali, il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all’importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c., del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela».[ii]

Il quarto comma dell’art. 437 bis.36 c.p.c., si occupa, invece, del sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore a tutela del contributo periodico, con una formulazione analoga a quelle contenuta nell’art. 8 Legge divorzio, non essendo tuttavia previsto il limite di metà per le somme spettanti all’obbligato soggette a sequestro.

A chiusura della disposizione in esame è  previsto che i provvedimenti giudiziali che concedono il sequestro o impongono la cauzione possano essere modificati o revocati allorché sopravvengano «giustificati motivi» ed è altresì disposto che la loro richiesta possa essere avanzata al giudice del procedimento in corso  oppure in via autonoma ai sensi dell’art. 473 bis.29 c.p.c.[iii], secondo un procedimento che ricalca quello attualmente previsto dall’art.710 c.p.c..

L’art. 437 bis.37 c.p.c.  disciplina invece le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento.

Si osserva sul punto che  mentre in materia di separazione e regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, era necessario l’intervento del Giudice, al fine di ottenere il pagamento diretto da parte del terzo, nel caso di divorzio, si seguiva una procedura stragiudiziale.

La riforma,  in conformità alla direttiva di cui all’art. 1, comma 23, lett. ll), della legge delega, opta la soluzione stragiudiziale, da un lato più immediata e veloce, dall’altro meno tutelante per il debitore, che voglia contestare l’inadempimento,  e per il terzo che intenda contestare la sussistenza del proprio obbligo. [iv]

I passaggi in cui si articola questo percorso stragiudiziale sono quelli di cui all’art. 8 Legge divorzio comma 3: – messa in mora del debitore – inadempimento protratto per almeno trenta giorni – notificazione al terzo (obbligato a corrispondere periodicamente le somme al debitore inadempiente) del provvedimento (da intendersi, dunque, anche quello provvisorio) o dell’accordo di negoziazione assistita con la richiesta di provvedere al pagamento diretto a favore del creditore – comunicazione al debitore stesso; nel caso in cui il terzo si sottragga a tale obbligo, questi potrà subire l’esercizio del­l’azione esecutiva diretta da parte del creditore del contributo economico.

Come nell’art. 8 si prevede che, nel caso in cui il credito dell’obbligato sia stato già oggetto di pignoramento da parte di altri creditori, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori debba provvedere il giudice dell’esecuzione, ma la norma aggiunge una nuova previsione che impone al giudice di tener conto «anche della natura e delle finalità dell’assegno».

Il significato di tale disposizione, si ritiene possa essere nella possibilità di riconoscere al contributo economico  in oggetto il privilegio di cui agli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, c.c., sicché,  il riferimento alla «natura» e alla «finalità» dell’assegno, imporrà al giudice di verificare, almeno in misura parziale la funzione alimentare del credito.[v] 

2. LE MISURE COERCITIVE INDIRETTE

Tra gli strumenti di attuazione degli obblighi a carattere patrimoniale,  figurano anche le misure di coercizione indiretta, la cui disciplina è ora dettata dal nuovo art. 473 bis 39 c.p.c.

Recita la norma: in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità i affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’art 614 bis  la somma di danaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente  al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di  75 euro ad un massimo € 5.000,00 a favore della cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente  al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore, o anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal Giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

La norma ricalca il modello procedimentale di cui all’art. 709 ter c.p.c., e ribadisce il potere/dovere del giudice dell’attuazione di modificare il provvedimento da attuare, qualora le circostanze lo richiedano, al fine di adattare la regola contenuta nel provvedimento da eseguire alle circostanze del caso concreto, che possono anche mutare nel lasso di tempo intercorrente tra l’emissione del provvedimento e la sua attuazione.

L’art. 709 ter, prima della riforma, era considerato il principale riferimento normativo per la risoluzione  della problematica inerenti l’attuazione degli obblighi posti a carico del genitore, essendo contenuta nelle disposizioni processuali del titolo II dedicate proprio ai procedimenti in materia di famiglia e persone, anche perché individua, nello specifico, il Giudice competente, che è quello del procedimento in corso o, in ipotesi di procedimento ex art. 710 c.p.c., il Tribunale del luogo di residenza del minore.

L’attribuzione all’art.709 ter di un ruolo, per cosi dire privilegiato, nella risoluzione dei problemi attuativi dei provvedimenti in materia di famiglia, trova conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale n.145/20 in cui si afferma testualmente che: Proprio da questi poteri demandati all’autorità giudiziaria dal secondo comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. si evince che lo scopo principale della norma è quello di superare le difficoltà da lungo tempo emerse nella prassi applicativa rispetto alla possibilità di assicurare l’effettività del diritto della prole ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – in linea con le finalità generali della stessa legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso – anche ove tale diritto sia riconosciuto in un provvedimento di carattere giurisdizionale che disciplina le modalità di affidamento, per tutti gli aspetti diversi da quelli economici, e il diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, ossia profili afferenti a obbligazioni complesse di carattere infungibile, incidenti su diritti di carattere non patrimoniale. Le evidenziate difficoltà si correlavano soprattutto alla sostanziale inidoneità del modello dell’esecuzione forzata delineato dal Terzo libro del codice di procedura civile per l’attuazione delle decisioni giudiziarie in tema di affidamento e responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (o maggiorenni portatori di handicap) – inidoneità riconosciuta, pur incidentalmente, da questa Corte (ordinanza n. 68 del 1987) – almeno per tutti gli aspetti diversi dalle questioni di carattere economico. Per queste ultime, invece, oltre all’esecuzione per espropriazione forzata, sono previsti vari meccanismi volti ad assicurare una adeguata tutela del diritto di credito quali, ad esempio, il sequestro o il pagamento diretto da parte di terzi ai sensi dell’art. 156 del codice civile, e la possibilità ex art. 545 cod. proc. civ. di pignorare il trattamento stipendiale anche al di là del limite generale del cosiddetto quinto, oltre alla tutela penale di cui, attualmente, agli artt. 570 e 570-bis cod. pen. In questo contesto deve collocarsi l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 709-ter ad opera della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, quale disposizione volta principalmente a colmare oggettive lacune che si erano registrate nell’assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari. In particolare, si è consentito al giudice della cognizione – adito con il ricorso di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., a fronte di violazioni dei provvedimenti concernenti le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale ovvero di quelle di affidamento – di modificare o integrare il contenuto di tali provvedimenti. Il legislatore, quindi, al fine di superare il problema derivante dall’inidoneità dell’esecuzione forzata, ha per un verso demandato al giudice di merito una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli esecutivi, per sfruttare pienamente la maggiore flessibilità della tutela giurisdizionale di cognizione, e risponde alla finalità di individuare l’autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase di attuazione della misura; per un altro, ha attribuito a tale giudice, accertato l’inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare, ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, le misure sanzionatorie ivi contemplate.[vi]

In base al nuovo art. 473 bis c.p.c., il Giudice, «in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale», è attribuito il potere di:

– modificare i provvedimenti in vigore»;

– applicare le misure di coercizione indiretta previste alle lettere a), b) e c) del primo comma;

– «condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore».

La norma predetta contiene l’espresso riferimento a “inadempienze di natura economica”, dirimendo, pertanto, in via definitiva  i contrasti insorti in dottrina e giurisprudenza, in ordine all’applicabilità dell’art. 709 ter  anche nell’ipotesi di inadempimento rispetto ad obblighi  di natura economica.

Il legislatore  ha indicato un quadro esaustivo delle diverse misure di coercizione indiretta, ordinate lungo un asse di intensità compulsiva tendenzialmente crescente in ossequio al principio di proporzionalità, prevedendo espressamente la possibilità per il Giudice di adottarle d’ufficio, in conformità con un orientamento giurisprudenziale già consolidatosi sul punto.

Come l’art. 709 ter anche l’art. 473 bis 39 prevede l’astratta cumulabilità delle diverse misure coercitive.

Quale misura più tenue viene confermata l’ammonizione, la cui funzione è quella di indicare la condotta corretta da seguire, dirimendo ogni dubbio in capo alla parte circa la conformità della sua condotta a quanto espressamente previsto nel provvedimento da eseguire, ed in generale all’interesse del minore.

La stigmatizzazione del comportamento, conseguente all’ammonizione, ha anche l’effetto di rendere possibile una più grave risposta sanzionatoria nel futuro, posto che la reiterazione di un comportamento antigiuridico già accertato, di fatto giustifica in futuro l’adozione di una misura più grave, dovendosi ritenere acclarata anche la consapevolezza della illiceità della condotta, che prima dell’intervento del giudice poteva essere dubbia per la parte.

La successiva opzione sanzionatoria prevista dal comma 1 dell’art. 473 bis.39 è costituita dalla possibilità di «individuare ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento». Si tratta di una misura nuova, non prevista dall’art. 709 ter,  dubitandosi in passato in ordine all’applicabilità di detta misura alle controversie familiari, in ragione della delicatezza egli interessi coinvolti, nonché della ritenuta incoercibilità degli obblighi familiari.[vii]

Alcuni autori, infatti,  ritengono che i provvedimenti di cui  ai numeri 2 e 3 del secondo comma dell’art.709 ter c.p.c.,  non abbiano una funzione coercitiva, ma risarcitoria  con  accenti  punitivi, posto che a differenza delle misure coercitive, segnatamente di quella di cui all’art. 614 bis, hanno «diversa collocazione cronologica rispetto all’illecito: la condanna pecuniaria dell’art. 614 bis c.p.c. guarda al futuro e diviene esigibile se, nel futuro appunto, ci sia una violazione; le condanne pecuniarie dell’art. 709 ter c.p.c. postulano una violazione già verificatasi e che, appunto in quanto accertata, giustifica le condanne stesse».[viii]  

Oggi l’art. 437 bis.39, comma 1, lett. b), c.p.c.  conferma che la sanzione pecuniaria ivi prevista,  è diretta ad operare una pressione psicologica sull’obbligato proprio al fine di garantire l’adempimento degli obblighi gravanti sul medesimo.

Allo stesso modo va intesa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura compresa tra 75 e 5.000 euro; sanzione, questa, ovviamente civile e non amministrativa.

Le due misure assolvono entrambe ad una funzione preventiva e deterrente, ma mentre la condanna pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 614 c.p.c., diviene esigibile solo ove si riscontri la violazione prevista , secondo il maccanismo “se A allora B”, sicchè la parte già conosce, ex ante,  le conseguenze della condotta indicata nel provvedimento del Giudice, il pagamento della sanzione, invece, presuppone un inadempimento già verificatosi, dovendo, semplicemente il Giudice determinare il quantum in ragione della gravità dell’inadempimento e di ogni altro elemento utile.

Giova ribadire che la Consulta ha osservato che «il ricorso a un’enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un’analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza purché, mediante l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa» .[ix]

La natura di tali misure, come chiarito anche nella Relazione illustrativa è «tipicamente sanzionatoria”, e  può essere ricondotta, a quei “punitive damages”, molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd. “malice” (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali».

Quanto alla determinazione del quantum occorrerà considerare i parametri normativi presenti nell’ordi­namento in materia di sanzioni pecuniarie a carattere punitivo[x], ovvero considerando: a) la gravità della violazione; b) la reiterazione della condotta; c) l’intensità dell’elemento soggettivo; d) la condizione economica dell’autore dell’illecito; e) il danno prodotto o prevedibile; f) il guadagno conseguito; g) il complessivo apparato rimediale e la possibilità di cumulo delle diverse sanzioni.

Dell’applicazione dei diversi parametri occorrerà dare conto, nella motivazione, con specifico adattamento degli stessi alle circostanze del caso concreto.

 Quanto, infine,  al risarcimento del danno, va detto che si tratta di una misura, avente funzione sia compensativa che sanzionatoria, che figura separatamente al secondo comma dell’art. 473 bis.39 c.p.c. e la stessa Relazione illustrativa al decreto pone un solco tra il risarcimento e le altre sanzioni, osservando che la loro «natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo quarto comma dell’articolo in esame».

La norma consente dunque la proposizione dinanzi al giudice della crisi familiare di domande di risarcimento del danno fondate sull’illecito endofamiliare, derivante dalla violazione di precedenti accordi provvedimenti. Detta previsione sottolinea lo stretto legame che deve esserci in tali materie tra profili cognitivi e profili esecutivi, in ragione del quale si giustifica l’espressa possibilità per il Giudice di modificare i provvedimenti già adottati. Proprio in virtù di tale assorbente considerazione, già in passato è stata esclusa la compatibilità di un procedimento di attuazione/esecuzione, costruito sul principio nulla executio sine titulo e al fine di realizzare ad ogni costo un programma contenuto nel titolo esecutivo, con l’esecuzione coattiva di provvedimenti assunti nelle controversie familliari Invero, è proprio l’attenzione verso la delicatezza degli interessi coinvolti, che va ad assottigliare, in questo ambito, la distinzione tra  cognizione ed esecuzione in senso tecnico, in virtu’ del rilievo che l’esecuzione strictu sensu intesa, postula la necessità che il programma contenuto nel titolo debba essere attuato per come previsto nel titolo, mentre nella materia de qua, potrebbero, come dett,o crearsi delle situazioni che implichino una modifica del programma contenuto nel provvedimento da attuare, in virtù della particolarità degli interessi coinvolti.[xi]

Da ultimo, qualche considerazione in ordine all’individuazione dell’autorità competente per l’attuazione.

Nella vigenza dell’art. 709 ter c.p.c. si distingueva tra la tutela incidentale e quella autonoma, distinzione che permane anche nel nuovo art. 473 bis 38 che detta una disciplina generale sul punto[xii].

La norma attribuisce la competenza  al giudice del procedimento in corso, oppure, qualora non penda alcun procedimento, al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, precisandosi che questi decide in composizione monocratica, mentre l’art.709 ter, in caso di procedimento nuovo richiamava l’art.710 c.p.c.

La norma precisa che, in caso di trasferimento del minore, il Giudice competente sia  «quello individuato ai sensi dell’art. 473 bis.11, primo comma», sicchè la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo del trasferimento, solo qualora questo sia stato autorizzato o comunque decorso un anno dal trasferimento.

Altra novità di rilievo è data secondo comma dell’art. 473 bis.38 c.p.c., che, «quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’in­teresse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito».

Si precisa, inoltre, che «i provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito».

Si tratta di una sorta di vis attractiva, in ragione della quale la competenza spetta in via preferenziale al Giudice del procedimento in corso, inerente l’esercizio della responsabilità genitoriale, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele e con l’evidente finalità di evitare decisioni contrastanti.

Avverso l’ordinanza è possibile proporre opposizione al collegio, nel forme di cui all’art.473 bis 12 espressamente richiamato dall’art. 473 bis 38.

La disciplina dell’udienza, contenuta nell’art. 473 bis che prevede la comparizione delle parti, nonché l’espletamento del tentativo di conciliazione, al fine di determinare le modalità di attuazione , è stata prevista seguendo quanto disposto dall’art.1  23° ° comma, lett. mm), della legge delega 206/21, laddove il legislatore delegante  invitava a procedere al riordino della disciplina di cui all’art. 709 ter c.p.c.,  con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio i provvedimenti ai sensi dell’art. 614 c.p.c., in caso di inadempimento  agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi a minori.


[i]  La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha  chiarito che “l’ esecuzione delle decisioni deve essere riguardata come parte integrante del processo agli effetti dell’art.6,  giacché il diritto di ogni persona a vedere esaminata la propria causa da un giudice, sancito dall’articolo in esame sarebbe illusorio se il sistema legale interno di uno degli Stati contraenti consentisse che una decisione giudiziale, definitiva, rimanesse inattuata a detrimento di una parte”; sicchè l’Autorità interna ha  obblighi finalizzati “ad un effettivo rispetto della vita privata e familiare” , che “possono implicare … la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti” affinché, in materia di rispetto della vita privata e familiare, siano assicurati i legittimi diritti degli interessati nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 28 luglio 1999, Soc. Immobiliare Saffi c. Italia, in Foro it., Rep. 1999, voce Diritti politici e civili, n. 66; in precedenza, Corte eur. diritti dell’uomo 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia, in www.echr.coe.int,; negli stessi termini Corte eur. diritti dell’uomo 27 agosto 1991, Philis c. Grecia, www.echr.coe.int; v., altresì, Corte eur. diritti dell’uomo  13 luglio 2006, SC Magna Holding c. Romania, www.echr.coe.int, nella quale la Corte ha precisato che spetta a ciascuno Stato di dotarsi di strumenti idonei per garantire l’esecuzione delle decisioni pronunciate dai tribunali e non alla Corte stessa di imporre in astratto strumenti definiti di esecuzione, fermo restando che «le autorità nazionali devono adottare misure adeguate e sufficienti allo scopo»).

L’art. 13 stabilisce che ad ogni persona che abbia subito la violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato dagli Stati membri “un rimedio effettivo davanti ad una autorita nazionale”[,      Così Corte giust. 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibetin Foro it., Rep. 2007, voce Unione europea, ;  

[ii]  cfr. Cass., 13 dicembre 2021, n. 39441

[iii] Art. 473 bis 29: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste   nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

[iv] In dottrina erano stati espressi dubbi, sulla legittimità costituzionale dell’analoga previsione contenuta nell’art. 8 legge div., cfr. M. Acone, in Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, a cura di Lipari, in Nuove leggi civ. comm., 1987, 996; E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1987, 192 ss.; L. Barbiera, Il divorzio dopo la seconda riforma, Bologna, 1988, 106.

[v] Cfr. Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914.

[vi] Cfr. Corte Costituzionale 145/20  in cui, peraltro, espressamente si afferma che gli aspetti patrimoniali del rapporto tra i genitori e la prole, relativi all’assegno di mantenimento, non hanno mai posto significativi problemi attuativi, in quanto le relative pronunce sono eseguibili nelle forme del processo esecutivo per espropriazione (anche mediante un pignoramento dei crediti del debitore) e presidiate in sede penale dal reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. (sentenza n. 189 del 2019) e finanche – ove il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ridondi in deprivazione dei mezzi di sussistenza – da quello di cui all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. L’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., deve quindi essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato  penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall’autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria “amministrativa” in esame. Le condotte suscettibili di tale sanzione sono infatti “altre”, ossia le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori.

[vii] Cfr., in particolare, Trib. Firenze, 10 novembre 2011, in Danno e resp., 2012, 781 ss.; Trib. Milano, 7 gennaio 2018, in Dejure; Trib. Genova, 8 dicembre 2018, e Trib. Lecce, 1° luglio 2019, in www.osservatoriofamiglia.it.;Cass., 6 marzo 2020, n. 6471, con nota critica di B. Ficcarelli, Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, in Fam. dir., 2020, 32 ss.

[viii] cfr.RONCO, L’art. 614 bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia, in Giur. it., 2014, 761

[ix] Corte cost., 26 maggio 2020, n. 145.

[x] Cfr. art. 133 c.p., 11 legge n. 689 del 1981, art. 5 d.lgs. n. 7 del 2016, art. 133 c.p.; 28, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011;art. 614 bis, comma 2, c.p.c.

[xi] R. VACCARELLA, Problemi vecchi e nuovi dell’esecuzione forzata dell’obbligo di consegna di minori, in Giur. it., 1982, il quale a commento di due decisioni contrarie all’applicazione dell’art. 612 c.p.c. (Pret. Roma 5 agosto 1981 e Pret. Nardò 18 agosto 1981, ivi, p. 302 ss.) osserva che: «Negando al provvedimento che erano chiamati ad eseguire la natura di titolo esecutivo, i giudici di merito hanno, in realtà, rifiutato di comportarsi come giudici dell’esecuzione» così «rivendicando non un semplice potere di scelta del quomodo exequendi, ma anche di scelta tra il provvedere e il non provvedere». Cfr. Cass. Civ.19344/13, in cui si è rilevato, sulla scia di un orientamento che ancora attribuiva al giudice dell’esecuzione la competenza in sede di attuazione dei provvedimenti emessi in sede familiare,  che lo stesso  potere decisorio del giudice dell’opposizione al precetto, in sede di attuazione coattiva di statuizioni di contenuto non economico involgenti la prole minorenne, contenute nella sentenza definitiva di divorzio, è limitato all’accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante di procedere all’ esecuzione forzata in riferimento al momento in cui essa è iniziata, senza poteri di incisione o modifica sull’azionato titolo e senza che possano essere valutate circostanze di fatto sopravvenute a detto momento, che, peraltro, se impedienti il risultato prescritto dal titolo esecutivo giudiziale, quand’anche nel superiore interesse del minore, andranno verificate non in sede di opposizione al precetto ma dal giudice dell’ esecuzione, cui è devoluto anche il compito di stabilire le modalità attuative del titolo in questione

[xii] Art.473 bis 38: per l’attuazione  dei provvedimenti sull’affidamento del minore  e per la soluzione delle controversie relative all’esercizio  della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede che in composizione monocratica. Se non pende il procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, o in caso di trasferimento del minore quello individuato ai sensi dell’art.473 bis n.11 primo comma (per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato un trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento). Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro 15 giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice del merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal Giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse del minore 

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