Con l’emergenza pandemica sono state introdotte nel processo civile, al fine di evitare la paralisi del servizio giustizia, forme di trattazione c.d. alternativa: la trattazione mediante collegamenti audiovisivi detta anche “da remoto” e quella a trattazione scritta detta anche “cartolare”. Tali forme, originariamente previste dall’art. 83 co. 7 lett. f) ed h) del d.l. 17 marzo n. 18 del 2020 sono state riprese anche nella seconda fase dell’emergenza sanitaria dall’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Al di là delle critiche formulate da parte della dottrina che considerava l’udienza a trattazione scritta una deroga “incostituzionale” delle forme processuali che devono garantire il principio della pubblicità dell’udienza, la sperimentazione durante la fase pandemica di tale modello di trattazione ha fornito ottimi risultati in termini di gestione organizzata e spedita del contenzioso.

I vantaggi della sperimentazione sono stati riconosciuti dalla Commissione, istituita con D.M. 12 marzo 2021 presso il Ministero della Giustizia, “per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi”  secondo la quale “lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta permette al giudice l’organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. “legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto….Entrambe le misure proposte, offrendo la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento dell’udienza, al fine di superare possibilità difficoltà delle parti, dei difensori, dei testimoni e dello stesso ufficio, avranno positive ricadute sulla durata dei procedimenti, potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell’udienza con trattazione in presenza”.

Tale proposta è stata recepita dalla legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 che all’art. 11, comma 17 lett. m) ha previsto che il Governo, al fine di incrementare l’efficienza e celerità della risposta giurisdizionale, deve ispirarsi anche ai seguenti principi e criteri direttivi :”…m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civile che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice”.

La legge delega è stata poi attuata per effetto del decreto legislativo n. 149 del 2022 che ha previsto l’introduzione nel codice di rito, dopo l’art. 127 c.p.c., di due articoli: articolo 127 bis c.p.c. (udienza mediante collegamenti audiovisivi) e articolo 127 ter c.p.c. (deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell’udienza).

L’art. 127 ter c.p.c. nella sua definitiva formulazione recita” L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

La disposizione presenta molteplici profili di discontinuità rispetto alla vecchia udienza cartolare che è opportuno esaminare anche ai fini della valutazione della compatibilità rispetto al rito lavoro e previdenza.

Durante l’emergenza pandemica, sebbene come innanzi evidenziato vi fossero state resistenze in ordine alla compatibilità di questo modello con il principio para-costituzionale di pubblicità dell’udienza[1], vi era stata una tendenza, progressivamente generalizzata, negli uffici giudiziari di ricorrere  a tale forma di trattazione per poter gestire più rapidamente contenziosi di natura seriale o comunque fasi del processo del lavoro e della previdenza che ben si adattavano e si adattano a tale modello (per un’analisi approfondita sui criteri che hanno orientato l’interprete nella scelta del modello sia consentito rinviare a “La scelta del modello di trattazione dell’udienza tra emergenza pandemica ed attuazione del PNRR, anche con riferimento al contenzioso in materia di lavoro, previdenza e assistenza, di B.R. Capolongo in www.dirittogiustiziaecostituzione.it).

Sebbene le ragioni di urgenza e la necessità di garantire il funzionamento della giustizia e contenere i contagi nell’ottica della salute pubblica legittimassero anche quelle previsioni “stridenti” con i principi generali, mutatis mutandis i benefici conseguenti all’impiego di tale forma di trattazione, celerità e gestione razionale del contezioso di un certo tipo ovvero di fasi dello stesso, è apparsa una conquista irrinunciabile per cui a fronte della tentazione di ritenere aprioristicamente incompatibile tale modello di trattazione rispetto al rito speciale del lavoro, il giudice è chiamato, come spesso accade, a compiere uno sforzo interpretativo, che nel caso di specie è molto affine ad un intervento di ortopedia giudiziaria, per “poggiare” l’ambito del modello dell’art. 127 ter c.p.c. anche al processo del lavoro.

Ma vediamo la struttura della disposizione ed i punti di frizione con il rito speciale.

La collocazione sistematica della norma suggerirebbe un ambito di operatività generalizzato.

Essa è collocata, infatti, nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile ergo nel libro delle Disposizioni Generali per cui sembrerebbe tipizzata la possibilità che sia il giudice a scegliere la forma processuale idonea allo scopo ed anche questa statuizione integra un novum nel panorama della legislazione processuale civile.[2]

Dal primo comma dell’articolo emerge, infatti, che sia il giudice a scegliere di sostituire l’udienza in presenza con il deposito di note scritte.

Contrariamente alla disposizione di cui all’art. 221 cit. la “nuova” udienza cartolare non è più un’udienza perché la disposizione sin dalla rubrica parla di “deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza” ed anche nel corpo del primo comma il legislatore parla di sostituzione dell’udienza.

Questa terminologia suggerirebbe un’interpretazione volta a ritenere che l’udienza sia soppressa e sostituita dalla note.

Non sarebbe errata, tuttavia, un’interpretazione formalista che, partendo proprio dalla dizione del termine “sostituzione” opti per la non soppressione dell’udienza.

Ovviamente la questione si intreccia con l’opportunità di redigere un verbale e di stabilire quando l’udienza possa ritenersi “chiusa” perché è solo a partire da quel momento che decorrerà il termine per il giudice per adottare il provvedimento. Procediamo con ordine senza anticipare le questioni.

Quanto al verbale, optando per l’impostazione della sostituzione nel senso della soppressione, esso sebbene in alcuni uffici giudiziari sia redatto nel caso di udienza cartolare ed ivi si dia atto del deposito delle note di trattazione e del provvedimento adottando, non dovrebbe essere più redatto.

Chi opta, invece, per la seconda impostazione ritiene che lo stesso debba essere redatto e, a partire da quel momento, decorreranno i trenta giorni per l’adozione del provvedimento del giudice. A mio avviso i problemi della decorrenza del termine (co. 3 art. 127 ter c.p.c.), che di seguito saranno in seguito affrontati, non possono essere certo risolti dalla redazione del verbale.

Va precisato, onde esaurire queste prime considerazioni in ordine all’ambito di operatività della disposizione che, contrariamente a quanto accadeva con l’art. 221 cit., nella specie il giudice può scegliere se sostituire l’udienza in presenza sia nel caso di prima udienza che nel caso di udienza già fissata, così come suggerisce l’inciso “l’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita” e, al tempo stesso, il novero dei partecipanti all’udienza – unico dato che circoscrive l’ambito di operatività della disposizione: udienza che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

La formulazione dell’art. 221 cit. d.l. fa riferimento alle udienze che non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti escludendo, quindi, implicitamente, l’ipotesi della prima udienza in cui ex art. 420 c.p.c. le parti compaiono, il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione.

Il superamento di questo profilo spalanca le “porte” a tale forma alternativa di trattazione in cui  essa aveva dato grande prova di utilità durante questo biennio di “sperimentazione” ovvero nel caso di controversie in materia di lavoro di natura documentale, dove generalmente il tentativo di conciliazione è del tutto risibile ovvero nel contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale che, sebbene ex l’art. 442 c.p.c. richiami le disposizioni del rito lavoristico, di fatto – per la tipologia di controversia, contraddistinta dalla presenza di una parte pubblica quasi nell’interezza delle ipotesi –  non contempla l’ipotesi definitoria transattiva.

Il giudice, quando sceglie tale forma processuale, anche nella nuova formulazione deve adottare un provvedimento (comma 2) con il quale assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.

Sebbene la nuova disposizione statuisca la natura perentoria per il termine, a differenza dell’art. 221 cit. d.l. ove il giudice fissava tale modalità con provvedimento comunicato alle parti almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata in presenza e le parti potevano depositare fino a cinque giorni prima della stessa udienza le note a trattazione scritta – entrambi i termini aventi natura ordinatoria, il problema maggiore è dato dal raccordo tra questo comma e l’ultimo comma della disposizione. Il co. V recita, infatti, “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

La relazione illustrativa al decreto delegato nulla chiarisce sul punto e l’inequivoco significato letterale sembrerebbe stabilire che la parte possa depositare note sino al giorno in cui era fissata l’originaria udienza e non più sino a cinque giorni prima così come era previsto dall’art. 221 cit. d.l.

Allora mi chiedo perché si parla di termine perentorio? Sicuramente non lo è per il giudice perché la disposizione così interpretata potrebbe essere lesiva delle prerogative costituzionali ma lo è per le parti ed era questa forse  l’intentio legis dopo le prime considerazioni in ordine all’occasione persa di assegnare carattere perentorio al termine dei cinque giorni per il deposito delle note di trattazione vigente l’art. 221 cit. d.l.

Il carattere perentorio si svuota di significato dall’interpretazione in combinato disposto con l’ultimo comma perché lo stesso consente al procuratore di considerare coincidente con la scadenza del termine per il deposito delle note la data di udienza.

Orbene lo schema potrebbe essere il seguente:

a) in sede di fissazione, considerando la natura del ricorso, il giudice decide di fissare la prima udienza non in presenza ma sostituendola con lo scambio di note e formula gli avvisi al ricorrente – parte costituita – del deposito di note sostitutive e alla parte costituenda – parte resistente della possibilità di depositare le note sostitutive dell’udienza;

b) per la trattazione di udienza già fissata il giudice adotta il provvedimento sostitutivo nei quindici giorni antecedenti e le parti costituite potranno depositare le note scritte fino al giorno dell’udienza.

L’ipotesi sub a) sarebbe auspicabile per i procedimenti da fissarsi che sono stati sino ad ora indicati come “naturalmente” funzionali a questa modalità di trattazione onde realizzare quella speditezza e celerità che costituisce, al di là delle ipotesi singole di legittimo impedimento (pur rilevanti – indicate dalla Commissione Luiso), l’obiettivo ultimo della riforma.

Il problema che resta sullo sfondo e che testimonia l’assenza di  una previa analisi della Commissione parlamentare nell’adattamento al rito lavoro è dato dalla tempistica in ordine ai termini di costituzione. Mi spiego. Come si concilia la disposizione nel rito lavoro-previdenza dove il resistente può costituirsi sino a dieci giorni prima dell’udienza fissata laddove il giudice debba comunicare il provvedimento assegnando un termine fino a quindici giorni prima?

Questo disallineamento indurrebbe ad escludere aprioristicamente la applicabilità della modalità d trattazione in esame al rito lavoro, soprattutto con riferimento alla prima udienza (sia essa di lavoro che di previdenza). Volendo, tuttavia, nell’ottica di mutuare tale modulo per una più efficiente ed efficace definizione del contenzioso è necessario, per le questioni ove la trattazione con tale modalità ha dato “ottima prova di sé”, fornire una soluzione salvifica.

La soluzione salvifica che proporrei è quella di considerare la clausola di salvezza dell’ultimo periodo del secondo comma “Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati”.

In altri termini sia nel caso del decreto di fissazione di prima udienza con tale modalità che con quello con il quale si sostituisce l’udienza in presenza il giudice può ritenere di abbreviare i termini per il deposito delle note facendolo coincidere con i dieci giorni previsti per la costituzione del resistente o anche diverso ma più breve ed assegnando un termine altrettanto più breve (dei cinque giorni previsti) per l’opposizione della parte alla modalità di trattazione. La motivazione del decreto potrebbe essere, a mio avviso, standardizzata e la ragione di urgenza risedere proprio nella garanzia di trattazione effettiva dell’affare nell’ottica della speditezza e della definizione più rapida del giudizio.

Nel caso in cui una delle parti si opponga alla modalità di trattazione la disposizione prevede che il giudice provveda con decreto non impugnabile. Sembrerebbe, quindi, che possa anche dissentire dalla non volontà della parte di procedere con tale modalità ma sarei molto cauta sul punto. L’udienza di lavoro è pubblica ed il principio dell’oralità rappresenta uno degli assi portanti del sistema per cui se è vero che, per giurisprudenza costante[3], la violazione della norma procedurale ha carattere invalidante solo se la parte, in sede di impugnazione, indichi lo specifico pregiudizio processuale derivatole e, quindi, la lesione del diritto di difesa, è vero anche che, laddove non sussistano altre ragioni, il giudice potrebbe e dovrebbe celebrare l’udienza in presenza.

Se le parti lo richiedono congiuntamente la disposizione prevede che il giudice provveda in conformità. La disposizione è inequivoca per cui la forma processuale oltre ad essere nella disponibilità del giudice lo è anche delle parti (in conformità ad una delle esigenze segnalate dalla Commissione Luiso innanzi riportate – garantire ad esempio comunque la trattazione della controversia laddove vi sia un legittimo impedimento a presenziare per i difensori – insindacabile dal giudice).

Il comma 3 prevede che “ Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”. Da quando decorrono questi termini se la parte può depositare sino al giorno dell’udienza? In altri termini quando posso ritenere che l’udienza sia chiusa?

Questa previsione stravolge le certezze del sistema informatico attuale ed imporrà degli adattamenti dei registri di cancelleria e dello schema “atto-stato-evento”.

Se non ho il verbale di udienza che mi cristallizza l’udienza stessa e se le note scritte sono depositate il giorno dell’udienza dovrò coordinare questa previsione con la norma sui depositi che trova la sua sede, per effetto della riforma nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. e, segnatamente, nell’art. 196 disp. att. sexies c.p.c (norma attualmente contenuta nell’art. 16 bis co. 7 del d.l. n. 179 del 2012) secondo cui il deposito si ha per avvenuto tempestivamente quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Ne consegue, quindi, che se il deposito avviene dopo la chiusura delle cancelleria nel giorno fissato per la celebrazione dell’udienza sostituita, l’atto sarà visibile nel fascicolo informatico solo l’indomani o anche dopo due giorni. Sarebbe opportuno, quindi, incidere sui registri di cancelleria prevedendo, in assenza di verbale, che il fascicolo muti stato, passando in “riserva” (per poter facilmente essere recuperato dal magistrato tra i provvedimenti in riserva), a seguito del deposito delle note delle parti – se coincidente con il giorno dell’udienza e lavorato dalla cancelleria nell’immediatezza. Solo con questa modifica sistemistica si può preservare il termine dei trenta giorni previsto affinché il giudice possa provvedere.

Qualcuno potrebbe obiettare a tale ricostruzione che, per la triade summenzionata “atto-stato-evento”, il procedimento non possa mutare stato se non a seguito di un provvedimento del giudice che potrebbe, a mio avviso, per superare l’empasse dell’assenza del verbale di udienza essere preannunciato nel decreto di fissazione.

Non convince, a mio avviso, invece, l’idea di fissare un orario per il deposito delle note sulla base della fictio dell’ora di udienza sia perché l’udienza non vi è più, sia perché la norma sui depositi oggi contenuta nell’art. 196 sexies disp. att. c.p.c. è di tenore inequivoco e non sembra contemplare ipotesi derogatorie, sia perché diversamente argomentando non vi sarebbe un’applicazione della disposizione uniforme.

E’ indubbio che questa “dilatazione” dell’udienza laddove le note non siano depositate da entrambe le parti tempestivamente comporti, anziché un alleggerimento, un aggravio soprattutto per la snellezza del processo del lavoro per cui è fondamentale procedere ad una verifica preventiva delle ipotesi in cui tale forma di trattazione sia utile o comunque auspicabile.

Sicuramente il ricorso massiccio a tale forma processuale implicherà una riorganizzazione nella trattazione degli affari non più udienza per udienza come accade oggi ma postergando la definizione dell’udienza antecedente a quella successiva.

In ordine al provvedimento del giudice il co. 3 parla di “provvedimento”: ciò significa che lo stesso può essere istruttorio ovvero decisorio.

Personalmente ritengo che adottando tale forma di trattazione il provvedimento anche definitorio debba essere adottato entro i trenta giorni così come previsto dalla norma e non sussistono ragioni di conflitto rispetto alla portata dell’art. 429 c.p.c. che, viceversa, regolamenta l’udienza in presenza.

Del resto la novella dell’art. 430 c.p.c. che vedrà la soppressione del riferimento ai quindici giorni e l’introduzione dell’obbligo di comunicazione da parte del cancelliere alle parti quando la sentenza è depositata fuori udienza deve intendersi, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, come coordinamento rispetto all’art. 429 c.p.c. Tale intentio, tuttavia, non preclude che il retyling della previsione possa essere interpretato anche a chiusura del sistema nel caso di provvedimento decisorio adottato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.

Il comma 4 ribadisce che nel caso di mancato deposito di note sono adottati i provvedimenti di cui all’art. 181 c.p.c.-309 c.p.c. con conseguente estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo nelle ipotesi di mancato deposito delle note scritte.

Resta sullo sfondo un’ultima questione: quali criticità e prospettive evolutive nell’applicazione dell’art. 127 ter all’art. 445 bis c.p.c.?

Come è noto la trattazione scritta ha dato grande prova di sé, soprattutto nei tribunali meridionali dove le controversie in materia assistenziale costituiscono una ricca percentuale del contenzioso, perché ha costituito uno strumento utile di “decongestionamento” delle aule di giustizia. La previsione del giuramento telematico e del conferimento dell’incarico in modalità asincrona ha sicuramente snellito le udienze.

Dal 1 gennaio 2023 il problema che dovremmo affrontare è il seguente: è possibile ipotizzare un giuramento del consulente depositato telematicamente, così come avviene oggi, senza che sia celebrata l’udienza ex art. 193 c.p.c.? Sicuramente non sfuggirà che anche quest’articolo è stato novellato in tal senso prevedendo che l’udienza di giuramento possa essere sostituita dal deposito di una dichiarazione scritta, contenente il giuramento del consulente, nel termine assegnato dal giudice. Il problema è di coordinamento tra le disposizioni perché l’art. 193 c.p.c. entrerà in vigore a partire dal mese di giugno 2023 e non già gennaio 2023.

L’art. 35 del d.lgs. 49 del 2022 stabilisce che “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”

Quali soluzioni adottare medio tempore?

Si potrebbe ritenere che poiché l’art. 127 ter c.p.c. contempla anche l’udienza in cui sono presenti gli ausiliari nulla esclude che sia impiegata per la trattazione dei procedimenti assistenziali ex art. 445 bis c.p.c. e, quindi, la nomina del consulente avvenga con queste modalità sin dal 1 gennaio 2023.

Resta sullo sfondo, tuttavia, la questione del giuramento, per cui le soluzioni ipotizzabili sono due:

  1. prevedere il differimento dell’udienza di giuramento al 30 giugno e celebrarla sempre ex art. 127 ter c.p.c. con giuramento secondo le modalità telematiche di cui al novellato 193 c.p.c.;
  2. per i procedimenti già pendenti si potrebbe ritenere che la nuova previsione abbia carattere retroattivo e si saldi con il disposto di cui all’art. 221 co. 8 d.l. 34/2020 cit..

Potrebbe destare perplessità l’applicazione retroattiva di una disposizione ma la stessa non è irrazionale e lesiva delle prerogative costituzionali se si considera che la delimitazione di efficacia dell’art. 221 co. 8 cit. d.l. al 31 dicembre 2022 e la sua reviviscenza a far data dal 30 giugno 2023, sia pure secondo veste normativa rinnovata, non implica un’abrogazione implicita. Potrebbe essere mutuata al riguardo la teoria dei flussi normativi di Augusto Barbera secondo cui “Nella stessa materia quindi si manifesteranno due flussi normativi, quello originario della disposizione abrogata e quello pro futuro proveniente dalla successiva disposizione (quella abrogante)”.

Concludendo mi piace pensare che questa forma processuale nell’udienza di lavoro sia prediletta solo nei casi strettamente necessari: procedimenti documentali in cui la discovery non necessiti un confronto orale, effettivo tra le parti e, nelle udienze previdenziali ed assistenziali quando la serialità della trattazione rendano tale forma strutturale ai fini della celerità della trattazione.

Al di là di tali ipotesi e, quindi, nel caso di prima udienza di comparizione per le controversie di lavoro, discussione orale della causa ed ipotesi espressamente precluse dalla legge non guardo con favore ad una giustizia smaterializzata. L’udienza di discussione, e nel processo del lavoro l’udienza unica è sempre di discussione ex art. 420 c.p.c. – salvo che non si proceda all’assunzione dei mezzi istruttori, deve essere pubblica come impone l’art. 128 c.p.c., rimasto immutato perché come scrive il professore Scarselli la giustizia “deve mettere al centro l’uomo e la sua comunicazione con gli altri uomini, una giustizia che faccia dell’incontro il fulcro della sua funzione, che abbia bisogno dei suoi tempi e dei suoi dubbi, e abbia anche, e le sopporteremo, quelle imperfezioni che sono i tratti inevitabili dell’essere umano”.[4]

La soluzione salvifica per porre al centro del sistema giustizia l’uomo è ripristinare, quindi, sia pure adattata ai nostri tempi, l’idea carneluttiana della struttura elastica del giudizio[5] utilizzando, in ordine a ciascuna fase processuale i modelli previsti dal legislatore ma scelti dall’operatore al solo scopo di garantire l’effettività della tutela e l’efficienza del processo civile. La scelta della forma di trattazione deve avere quale obiettivo unico ed ultimo la efficiente ed effettiva trattazione degli affari e, quindi, la tutela dei diritti rivendicati se legittimi.


[1] Sebbene l’art. 101 cost. non sancisca direttamente la pubblicità dell’udienza secondo le sentenze della Corte Costituzionale n. 378 del 31 marzo 1988 e n. 50 del 16 febbraio 1989, che dichiararono incostituzionali le norme di legge ordinaria per contrarietà all’art. 101 cost. nella misura in cui non consentivano udienze pubbliche innanzi alla commissioni tributarie. Il principio della pubblicità è, tuttavia, derogabile se sussistono ragioni giustificative ovvero “obiettive e razionali” come evidenziato dalla Corte costituzionale, sent. n. 80 dell’11 marzo 2011.  Cfr. ex multis Cass. n. 9041 del 5 maggio 2016.

[2] Al riguardo non può non richiamarsi la riflessione, ancora attuale di G. Chiovenda secondo cui “Un grave problema di legislazione processuale è se le forme debbano essere determinate dalla legge o se debba essere lasciato all’arbitrio del giudice di regolarle volta per volta secondo le esigenze del caso concreto. Nella più parte delle leggi prevale il primo sistema, come quello che presenta maggiori garanzie ai litiganti. Certamente l’estensione dei poteri del giudice, anche nel campo delle forme, è un mezzo potente di semplificazione processuale e di ciò da esempio il regolamento austriaco: ma essa non è possibile se non in proporzione della fiducia che in un dato momento l’ordine giudiziario ispira ai cittadini”, in Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, p. 664.

[3] Cfr. ex multis Cass. n. 7199 del 22 marzo 2018.

[4] G. Scarselli, Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia, in Judicium

[5] F. Carnelutti, Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione, in Riv. dir. proc., 1929.

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