Nota di commento alla sentenza n. 30/2022 della corte costituzionale

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.26458 del 19 giugno 2024, ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione: “Se il disposto dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnzione delle parti private e dei difensori, della dichiarazioni o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nei senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benchè non richiamata nell’atto di impugnazione o allegata al medesimo”

Premessa la definizione contenuta nell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. (“Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”), la Corte osserva che si sono registrati tre diversi orientamenti, risultando controverso se, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione; a) occorra una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, da effettuarsi con l’atto di impugnazione; b) ovvero, sia sufficiente il richiamo e/o l’allegazione all’impugnazione di una precedente elezione o dichiarazione; c) ovvero, ancora, se sia bastevole la presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, non occorrendo né il deposito, né il richiamo alla stessa, rilevando il disposto del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. solo nel caso in cui l’imputato non abbia eletto domicilio nel corso del procedimento.

L’indirizzo maggioritario è nel senso della necessità del deposito di una nuova dichirazione o elezione di domicilio al momento del deposito dell’impugnazione, in quanto l’adempimento richiesto è finalizzato alla certa conoscenza del processo per l’imputato, per cui la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; viene valorizzata la ratio legis sottesa alla disposizione in commento, individuandola, in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla Riforma del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l’attività di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio; la norma, infatti, impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall’onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell’ultima manifestazione di volontà dell’imputato; vengono richiamate, tra le altre, Sez. 4 n. 43718 dell’11/10/2023, Rv 285324; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Rv 285805; Sez. 6 n. 7020 del 16/01/2024, Rv 285985.

Per il secondo degli orientamenti richiamati occorre invece tener conto del diverso regime previsto dal comma 1-ter, che regola il caso di imputato non assente nel grado precedente, e richiede solo l’allegazione della elezione o dichiarazione di domicilio e non anche del mandato a impugnare, rispetto a quanto, anche nella lettera della disposizione, è previsto dal comma 1-quater, allorchè l’imputato è stato assente, evenienza che richiede il deposito, a pena di inammissibilità, dello specifico mandato a impugnare, conferito al difensore, contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell’atto introduttivo dell’appello, con esplicito riferimento alla necessità che si tratti di atti successivi rispetto alla sentenza impugnata. La diversa configurazione delle modalità dell’adempimento prevista nei due commi 1-ter e 1-quater trova fondamento, nell’ottica di tale indirizzo, nella diversa finalità perseguita dal legislatore, che, nel comma 1-quater, sarebbe quella di garantire la reale volontà di impugnazione e la reale conoscenza da parte dell’imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell’esito del processo, oltre che di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante, intento che, invece, non sarebbe presente nel comma 1-ter; vengono richiamate Sez.2, n. 8014 del 10/01/2024, Rv.285936; Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Rv 286269; Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, n.m..

Per quanto riguarda il terzo orientamento, viene richamata Sez.2, n. 20515 del 9/05/2024, n.m.,  che ha evidenziato che la sanzione d’inammissibilità, testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall’art. 581, comma 1-quater, “non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l’accesso ad un giudizio d’impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti”.

L’udienza di discussione aventi le Sezioni Unite è fissata per il 24 ottobre 2024.

Scarica il pdf

Condividi