Le radici storiche di Unità per la Costituzione.
È tempo di bilanci per il gruppo di Unità per la Costituzione. Tra pochi mesi, il 13 e 14 giugno 2025, si terrà a Salerno il Congresso Nazionale, seguito il 15 giugno dall’Assemblea Nazionale, con il rinnovo della Direzione Nazionale.
Un bilancio autentico, però, non può ridursi alla semplice valutazione dei risultati elettorali: è necessaria un’analisi seria dell’azione associativa e consiliare e della loro coerenza con i valori fondanti del gruppo.
E questa analisi deve partire dalle radici storiche di Unità per la Costituzione, nelle quali possiamo ritrovare differenze e assonanze con gli altri gruppi associativi, rendendo il dibattito all’interno della magistratura – e più in generale nel Paese – tanto ricco quanto indispensabile.
Il primo nucleo di Unità per la Costituzione risale all’esperienza di Impegno Costituzionale.
Magistratura democratica, nata nel 1964 a Bologna radunava i magistrati più giovani e politicamente più prossimi alla sinistra. Il 30 novembre 1969 durante l’assemblea di MD che si tenne a Bologna fu presentato il cosiddetto “ordine del giorno Tolin”, un documento di sferzante critica verso la polizia e la magistratura stessa per aver impedito ad alcune tipografie milanesi e romane, minacciando processi penali, la stampa di documenti di varie associazioni in favore del direttore di “Potere operaio” Francesco Tolin, colpito da ordine di cattura. Nell’assemblea di Bologna si sfatava un tabù, con l’aperta critica all’interno della magistratura degli atti dei colleghi.
L’episodio ebbe una vasta eco sui giornali e culminò in una drammatica scissione, avvenuta il 21 dicembre dello stesso anno, pochi giorni dopo la strage di Piazza Fontana a Milano.
Tra i colleghi che decisero per la rottura vi erano sette componenti sui dieci del vertice della corrente, e cioè Beria d’Argentine, Scardia, Pajardi, Micelisopo, Zumin, Scapinelli, Sciacchitano.
E sarà Beria d’Argentine a fondare “Impegno Costituzionale”. Nella lettera di dimissioni da MD si rappresentava che le manifestazioni pubbliche di critica avevano finito col tradursi in un atteggiamento di sostegno a determinate posizioni politiche di parte e, talora, in vere e proprie interferenze nell’attività degli organi giudicanti. Si ribadivano al contempo i valori incentrati tutti all’attuazione della Costituzione e alla tutela dei suoi diritti fondamentali.
Dieci anni dopo, il 17 marzo 1979, sarebbe nata Unità per la Costituzione dalla fusione di “Impegno Costituzionale” con “Terzo Potere” – prima corrente a raccogliere tutta la cosiddetta “magistratura bassa”[1], costituita soprattutto da giovani meridionali – che sosteneva le varie istanze attinenti allo status, alla carriera, agli stipendi, e propugnava la sostituzione della struttura gerarchica con il potere diffuso tra tutti i giudici uguali e garantiti dall’indipendenza interna. Dagli anni 70, infatti, iniziarono ad essere assunti giovani di varie estrazioni sociali, molti meridionali, che vivevano situazioni di forte difficoltà economica, in ragione di un trattamento economico assolutamente non linea con le responsabilità e la delicatezza della funzione. Ricordiamo tutti l’omicidio di Mario Amato, a fine degli anni Settanta, per mano dei terroristi. I fotografi accorsi sul luogo dell’attentato scorsero e fotografarono un particolare che dice tutto delle condizioni economiche dei magistrati all’epoca. Dal lenzuolo che copriva la vittima spuntava una scarpa che presentava un vistoso buco. Anche per l’indignazione che ne seguì, e grazie all’azione della tanto vituperata Associazione Nazionale Magistrati, fu introdotta con una legge del 1981 la cd. indennità giudiziaria
Di estrema attualità è Il documento approvato all’unanimità all’Assemblea costituente di Unità per la Costituzione del 17 marzo 1979, dopo aver affermato che andava intransigentemente combattuto l’attacco eversivo alle istituzioni democratiche con una linea d’intervento di rifiuto della logica del ricorso a leggi eccezionali, richiedeva dagli aderenti:
“-impegno per l’attuazione della Costituzione, dapprima con riguardo particolare ai temi dell’ordinamento della magistratura e via via con riguardo al più vasto quadro delle riforme del sistema giustizia;
-riconoscimento del ruolo centrale e portante nel processo di rinnovamento degli artt 2 e 3 della Costituzione, i quali mentre pongono la persona umana, portatrice di diritti inviolabili, come fine e fondamento dell’ordine giuridico, parimenti chiedono che all’astratto riconoscimento di tali diritti si accompagni il concreto requisito dell’effettività e altresì che vengano da tutti adempiuti i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
-consapevolezza: che la funzione giurisdizionale è da qualificare come un fondamentale servizio sociale, chiamata a rendere concrete le scelte normative in relazione ai bisogni degli individui e della convivenza sociale; che la funzione di garanzia imparziale, che caratterizza la giurisdizione, è stata affidata dal Costituente alla Magistratura come ordine autonomo, in una visione dialettica dei rapporti fra le istituzioni democratiche; che l’indipendenza della Magistratura, sia interna che esterna, è condizione perché la sua funzione di controllo di legalità possa svolgersi anche nei confronti di ogni altro potere, pubblico o privato, in modo da tutelare pienamente le libertà individuali e collettive; che una siffatta impostazione importa, altresì, la difesa della giurisdizione non solo come difesa dall’erosione dell’ambito di giurisdizione posta in atto da parte di altri poteri dello Stato, ma anche come rifiuto delle tendenze che scaricano sulla magistratura compiti e funzioni che non le sono propri;
-impegno del nuovo gruppo teso a coinvolgere sulla questione giustizia tutte le altre forze sociali e politiche a livello centrale e periferico onde evitare l’isolamento dell’amministrazione giudiziaria;
-necessità di introdurre nella determinazione dei contenuti dell’ordinamento canoni interpretativi diversi da quelli offerti da una logica puramente formale, in una concezione della certezza del diritto non come valore astratto, potenzialmente ingiusto, ma come permanente ricerca di soluzione del caso concreto in base ai principi della Costituzione;
-necessità di affermare e garantire, pur nel rifiutare ogni separatezza dell’ordine giudiziario rispetto al corpo sociale, la più rigorosa laicità della vita associativa sotto un duplice profilo: in primo luogo il pluralismo delle idee e il libero confronto deve essere considerato come fattore positivo di una costruttiva dialettica interna, che, come tale, deve rifiutare la tendenza ad una strumentale cristallizzazione delle ideologie della corrente; in secondo luogo si deve escludere qualsiasi pericolo di identificazione dell’azione associativa con le forze politiche e con altri centri di potere, che minerebbero la stessa credibilità della funzione giurisdizionale;
–l’indipendenza dei magistrati nell’esercizio della loro funzione deve essere garantita anche rispetto alla stessa azione associativa. In tal senso va negata la legittimità di ogni critica e presa di posizione di gruppi di magistrati in ordine a procedimenti e, comunque, atti di giurisdizione che possa risultare condizionante di specifiche decisioni giudiziarie. Manifestazioni di adesione e contrasto possono costituire, infatti, un sicuro attentato all’indipendenza del magistrato nell’esercizio della funzione, per l’insidiosità di una ingerenza proveniente dallo stesso interno dell’ordine giudiziario;
-anche per il singolo magistrato si pone un’esigenza di moderazione nel comportamento che necessariamente finisce con influire sulla posizione del singolo nell’attività associativa.”
In questo quadro conclude il documento fondativo:
“Gli obiettivi posti dall’azione associativa si pongono su quattro livelli: a) culturale ( promuovere e favorire lo sviluppo di una attività culturale su alcuni temi di fondo quali il ruolo del giudice, la sua professionalità più aderente alle necessità della società, i rapporti fra il giudice e la società b) deontologico c) riformatore (collaborare alla formazione della legislazione processuale e sostanziale di maggiore importanza d) sindacale (ad oggetto oltre al trattamento economico, quello normativo e in via generale la ferma tutela delle condizioni di lavoro in funzione del servizio che deve essere reso ai cittadini e alla collettività).
L’impegno di Unità per la Costituzione nell’ANM
Se queste in estrema sintesi sono le radici di Unità per la Costituzione, non si può non riconoscere il ruolo che tutti i gruppi associati hanno giocato all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati.
La storia dell’Associazione Nazionale Magistrati è la storia della magistratura italiana e la magistratura è diventata migliore, davvero costituzionale, proprio grazie alle battaglie che negli anni sono state condotte dall’ANM.
Dopo la scissione dall’associazione unitaria dell’UMI, che riuniva i magistrati della Corte di cassazione, avvenuta nel 1961, e la nascita delle correnti (Terzo potere nel 1957, Magistratura Indipendente nel 1962 e Magistratura Democratica nel 1964), il Congresso di Gardone nel 1965 ha rappresentato un momento fondamentale per l’affermazione di un nuovo modello di giurisdizione, frutto del dibattito interno alla magistratura. Dopo accese discussioni, e non senza strascichi successivi, a Gardone venne approvata all’unanimità una mozione che riconosce l’impegno del giudice «alla consapevolezza della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili limiti della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione». Si apre la stagione della interpretazione costituzionalmente orientata che vede il giudice diretto interprete e custode dei valori costituzionali
Tra le tante conquiste da attribuire all’azione dell’ANM sicuramente si possono annoverare le nuove regole sull’avanzamento in carriera approvate tra il 1966 e il 1973 (le cd. Leggi Breganze e Breganzone) che abolirono la progressione di carriera per concorso, stabilendo quella per anzianità con una valutazione del Csm, prima per i magistrati di appello e poi anche per quelli di Cassazione.
Ma l’affermazione della stessa “cultura tabellare”, che informa la gestione interna agli uffici, prima tra tutto l’assegnazione degli affari, a regole oggettive e verificabili, è stata il frutto di vere e proprie rivendicazioni interne alla magistratura, di cui l’associazionismo giudiziario si è fatto portavoce.
Le sfide contemporanee: la crisi della rappresentanza
Negli ultimi anni, la crisi della rappresentanza che ha investito partiti politici e corpi intermedi ha coinvolto anche i gruppi associativi della magistratura. Il fenomeno del cosiddetto “correntismo” ha spesso alimentato logiche clientelari, distorcendo il senso originario dell’impegno associativo.
Norberto Bobbio a proposito della rappresentanza, distingueva fra rappresentanza degli interessi e rappresentanza politica[2]. Quando si parla di rappresentanza è l’aggiunta dell’aggettivo ‘politica’ che trasforma gli interessi rappresentati da parziali in collettivi, da corporativi in generali.
Anche per la rappresentanza associativa e per quella istituzionale del CSM il rappresentante deve chiedersi cosa rappresenti, se singoli interessi, che possono alimentare una dimensione clientelare, o una idea di giurisdizione e la prospettiva del bene comune. Ma lo stesso rappresentato deve chiedersi con quale finalità orienta il proprio consenso.
I rischi della degenerazione sono stati accentuati da alcuni fattori.
Da un lato, la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006, con l’abbandono del criterio dell’anzianità per la nomina agli incarichi direttivi e semidirettivi, unitamente all’adozione da parte del CSM di un Testo Unico sulla dirigenza, che prevedeva maglie molto larghe per la valutazione dei parametri, ha senza dubbio rappresentato l’humus per il proliferare di logiche clientelari, che hanno riguardato tutti i gruppi associativi.
Dall’altro, la sempre crescente richiesta di produttività, la sempre più accentuata gerarchizzazione degli uffici giudiziari, non solo requirenti ma anche giudicanti, l’introduzione di nuovi illeciti disciplinari, sono tutti aspetti che rischiano di costruire i rapporti tra rappresentati e rappresentanti in termini di mera protezione.
Quali possono essere le misure adottabili per fare fronte alle degenerazioni correntizie?
Può essere la destrutturazione del sistema delle correnti in magistratura sotteso alla riforma costituzionale del CSM, che prevede il sorteggio secco per la nomina dei consiglieri togati?
Sicuramente no!
Il CSM racchiude in sé tante e tali competenze, dalla regolamentazione secondaria ai pareri sui progetti di legge, che richiedono una capacità di rappresentanza piena, in quanto non avendo esigenze di governabilità ciò che si rende necessario è che si compongano all’interno dell’organo di governo autonomo tutte le diverse sensibilità o opzioni culturali che sono palesemente presenti in magistratura. Se la Costituzione ha inteso prevedere, in ossequio al principio di separazione dei poteri, che il governo della magistratura venisse attribuito alla stessa magistratura, con un temperamento costituito dalla presenza in percentuale inferiore della componente laica, per scongiurare rischi di autoreferenzialità dell’organo, questa previsione non può non passare per una rappresentanza “piena”, che sia però, richiamando e adattando il pensiero di Norberto Bobbio, una rappresentanza non di singoli interessi, ma una rappresentanza valoriale per il bene generale.
Ed è con questa consapevolezza che Unità per la Costituzione ha avviato un radicale progetto riformatore interno, iniziato, all’indomani dello scandalo, con il percorso costituente del gruppo, che ha visto una sostanziale modifica delle regole interne di funzionamento del gruppo. Ci ha guidato la consapevolezza che quanto accaduto in magistratura con lo scandalo del 2020 non sia stato il frutto dello strapotere dei gruppi associati, quanto della loro debolezza e del deficit di democrazia interna, che ha determinato nel tempo la delega a gruppi interni, senza spazi di mediazione e di controllo, ovvero la personalizzazione delle leadership. In questo faticoso e, a tratti, doloroso percorso, pezzi del gruppo si sono allontanati, ma altri colleghi, molti dei quali giovani, si sono avvicinati, contagiati dall’entusiasmo del rinnovamento.
La serietà ed il rigore hanno consentito ai consiglieri del CSM che sono rimasti in carica al momento dello scandalo di condurre importanti battaglie di civiltà all’interno dell’organo di governo autonomo, in quanto il sacrosanto contrasto ai fenomeni di degenerazione correntizia (che hanno riguardato tutti i gruppi), e l’esigenza di reagire duramente anche per allontanare qualsiasi dubbio di corporativismo, non possono mai condurre – come pure è accaduto con decisioni che sono cadute sotto la scure del giudice amministrativo, a riprova del fatto che talvolta si è andati ben al di là dei limiti imposti – a valutazioni massimaliste quando si trattano le singole pratiche, che meritano sempre il rigore interpretativo e l’aderenza ai limiti dei poteri attribuiti da parte di chi fa il mestiere del magistrato.
La serietà ed il rigore hanno poi consentito di eleggere i sette componenti del CDC nell’anno 2021 e di incrementare i consensi all’ultima tornata elettorale del CDC, con la elezione di otto componenti, nonché di eleggere gli attuali consiglieri del CSM.
Il gruppo dopo essersi riformato al suo interno ha ritenuto di affrontare alle radici il tema delle degenerazioni correntizie legate alle nomine di direttivi e semi direttivi, facendo tesoro delle riflessioni di esperti di organizzazione che avevano parlato di “teoria del capro espiatorio” [3]. Di fronte a eventi negativi – incidenti, scandali d’impresa, crisi e fallimenti – le organizzazioni complesse hanno due strategie per gestire la colpa. La prima è riconoscere le cause dell’evento e introdurre adeguate misure di correzione. La seconda consiste nel trasferire la responsabilità sulle persone direttamente coinvolte nei fatti per creare uno o più capri espiatori. Così le organizzazioni sono salve e si sottraggono dall’attuare interventi di rimedio complessi e costosi.
Guai a quegli uomini che non sono in grado di imparare dagli errori del passato! Il confronto con i colleghi, che chiedevano forte e chiaro un messaggio di “pacificazione interna” attraverso lo scardinamento dei preesistenti meccanismi carrieristici, ci ha determinato a “fare sul serio” e a chiedere a tutti gli altri gruppi associati un segnale di rigore.
In conseguenza di un ampio e serrato dibattito interno, i consiglieri del CSM di Unicost si sono fatti portatori, insieme al gruppo di Magistratura democratica ed ai due consiglieri indipendenti, di una epocale modifica del Testo Unico sulla dirigenza che, in attuazione di quanto previsto dalla riforma Cartabia e dal decreto legislativo n. 44 del 2024, ha tentato di porre un freno ai rischi di degenerazione, anticipando fortemente l’esercizio della discrezionalità al momento dell’individuazione delle “regole del gioco”, introducendo un sistema di punteggi fissi in relazione ai parametri di merito, attitudini e anzianità che il legislatore ha individuato come rilevanti , che avrebbe consentito una comparazione trasparente e verificabile dei profili dei candidati valorizzando l’esperienza giudiziaria.
La filosofia di fondo che ha guidato i consiglieri, non solo in questa vicenda ma nella stesura di tutte le circolari che disciplinano la carriera dei magistrati, è l’idea che il CSM debba svolgere autenticamente il ruolo di garante dell’autonomia ed indipendenza dei magistrati, che non devono vivere il rapporto con l’organo di governo autonomo in termini di “sudditanza ”: ciò al fine di scongiurare il rischio di compromissione dell’autonomia e indipendenza “interna”, e per fare ciò è necessario tradurre tutti gli aspetti di normazione che investono l’attività del CSM in regole chiare e verificabili.
La proposta del Testo Unico portata avanti dai consiglieri di Unicost non ha ricevuto la maggioranza dei voti, che è andata, sia pure di stretta misura, alla proposta alternativa – appoggiata dai gruppi di maggioranza in consiglio, Magistratura Indipendente ed Area – che in continuità con il passato ha mantenuto ampi margini di discrezionalità nel momento della scelta del CSM in ordine agli incarichi direttivi e semidirettivi. Il nuovo Testo Unico, peraltro, introduce meccanismi di sbarramento all’accesso agli incarichi di dubbia legittimità e di selezione “a imbuto” degli aspiranti assai grossolani, con il concreto rischio di mortificare la storia professionale dei magistrati portatori di più esperienze nella giurisdizione, a vantaggio di chi ha svolto sempre le medesime funzioni o, addirittura, ha ricoperto incarichi apicali fuori ruolo.
L’esito della votazione non deve scoraggiarci, in quanto siamo sicuri che le future applicazioni del nuovo Testo Unico saranno in grado di manifestare in tutta la sua evidenza la inadeguatezza del sistema come ridisegnato.
L’azione di Unicost nel presente panorama.
Come tutti sappiamo, il tema che più di tutti gli altri ci impegna in questi tempi difficili è quello della riforma costituzionale.
Una riforma tanto inutile per il miglioramento del servizio giustizia, quanto dannosa per equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato.
Infatti, la riforma non presenta alcun aspetto che possa migliorare il servizio giustizia, affossato da una ‘domanda’ che non ha paragoni in Europa, da sistemi processuali rispetto ai quali non vi è la volontà politica di scardinare i nodi processuali che incagliano la definizione celere dei giudizi, nonché da una strutturale mancanza di risorse.
A fronte di questa situazione, il Governo presenta una proposta di modifica costituzionale, che riguarda la magistratura, con una serie di disposizioni che, messe a sistema, restituiranno all’Italia un quadro istituzionale molto lontano da quello costruito dai padri costituenti.
La definitiva separazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici sottrarrà i pubblici ministeri alla comune cultura della giurisdizione, trasformando il primo presidio di legalità in un superpoliziotto, che dovrà necessariamente essere sottoposto al potere politico. Un potere così forte, separato dai giudici, non potrà infatti essere giustificato. Questa situazione inciderà necessariamente sull’autonomia di investigazione minando un cardine fondamentale della nostra democrazia, ossia il principio che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
La previsione di due CSM, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri, trasformerà la normale dialettica tra le parti processuali, anche tra giudici e pubblici ministeri, che si risolve attualmente attraverso i rimedi processuali e nelle procedure amministrative di un Csm unico – che prevede la presenza delle due componenti in proporzione alla loro consistenza nel ruolo della magistratura – in un conflitto tra istituzioni, quella dei pubblici ministeri e quella dei giudici, con evidente prevalenza della prima, proprio in ragione della prevedibile attrazione del potere requirente verso il potere politico.
La previsione di due sistemi di elezione per la componente togata e quella laica, essendo previsto per quella togata il sorteggio puro e per quella laica il sorteggio tra una rosa scelta dal Parlamento (che potrebbe anche essere pari al numero dei componenti!), determinerà uno squilibrio tra le due componenti, rafforzando il carattere di “partito” della componente laica, a fronte di componenti togati “monadi”, in quanto tali suscettibili di maggiori condizionamenti e lusinghe, oltre che irresponsabili rispetto al corpo elettorale.
Infine, la previsione di un’Alta Corte alla quale attribuire la funzione disciplinare, oltre alle criticità già sopra evidenziate in merito alla composizione, è una misura altamente discriminatoria, in quanto prevista per la sola magistratura ordinaria e pericolosa in quanto sottrae al circuito giurisdizionale le decisioni in materia disciplinare, essendo soppressa la possibilità di ricorso alle SSUU[4].
I pericoli connessi sono stati evidenziati anche durante il meeting annuale europeo dell’EAJ (European Association of Judges), tenutosi a Taiwan a settembre 2024, che ha adottato una risoluzione che denuncia i rischi per l’autonomia ed indipendenza della magistratura italiana con concreto pericolo per l’attuale equilibrio dei poteri.
L’EAJ ha adottato una risoluzione sui rischi per l’indipendenza della magistratura italiana, ritenendo che le modifiche di riforma costituzionale già in discussione in Parlamento e l’annunciato nuovo DDL di riforma costituzionale “costituiscono un grave attacco all’indipendenza della magistratura, con concreto pericolo per l’attuale equilibrio dei poteri”. Continua l’associazione giudici europei evidenziando che le proposte “sono in contrasto con gli standard europei secondo cui l’obiettivo precipuo degli organi di autogoverno è quello di proteggere l’indipendenza della magistratura e del singolo giudice e affinché questo obiettivo si realizzi il Consiglio deve essere libero da influenze politiche dell’esecutivo e i suoi componenti devono essere eletti tra pari secondo un metodo democratico”.
A fronte dei gravi rischi che possono conseguire dalla riforma costituzionale in corso di approvazione, la reazione della magistratura è stata forte e compatta, pur riemergendo in tutta la loro evidenza le diverse sensibilità culturali dei gruppi associativi. Lo sciopero del 27 febbraio 2025, indetto dal CDC dell’ANM, in attuazione del deliberato dell’Assemblea Generale dell’ANM del 15 dicembre 2024, ha ricevuto l’adesione dell’80% dei magistrati italiani, un risultato che è andato ben oltre le più rosee aspettative e che deve renderci orgogliosi del grado di sensibilità e consapevolezza dell’ordine giudiziario.
In questo panorama, Unità per la Costituzione ha rappresentato in passato e rappresenta tuttora, rispetto alle altre realtà associative, la terza via!
Sono ancora vivi i valori fondativi del gruppo nel 1979, tuttora presenti nello Statuto approvato, all’esito della Costituente dell’anno 2020.
Pur nel rifiuto di ogni separatezza dell’ordine giudiziario rispetto al corpo sociale, Unità per la Costituzione persegue la più rigorosa laicità della vita associativa, sul solco segnato nella storia dal documento approvato all’unanimità dall’ all’Assemblea costituente di Unità per la Costituzione del 17 marzo 1979, che ho già citato, sotto un duplice profilo: in primo luogo, il pluralismo delle idee e il libero confronto, che deve essere considerato come fattore positivo di una costruttiva dialettica interna, e che, come tale, deve rifiutare la tendenza ad una strumentale cristallizzazione delle ideologie della corrente; in secondo luogo, il rifiuto di qualsiasi pericolo di identificazione dell’azione associativa con le forze politiche e con altri centri di potere, che minerebbero la stessa credibilità della funzione giurisdizionale
A riprova del carattere radicale del cd. “non collateralismo” del gruppo si pone la ferma reazione registrata all’indomani dello scandalo dell’hotel Champagne, che ha registrato le indebite interferenze di esponenti politici nelle nomine dei procuratori delle più importanti procure italiane. Nessuna tentazione di minimizzare quanto accaduto, ma la ferma condanna di una vicenda vissuta come un tradimento proprio dei valori e principi fondanti del gruppo. Testimone fu una drammatica assemblea che si concluse con la fuoriuscita dal gruppo di chi non condivideva la linea del rigore.
Il gruppo di Unità per la Costituzione, proprio per i caratteri del pluralismo e del non collateralismo, rappresenta un fattore di equilibrio nel panorama dell’associazionismo giudiziario e, al contempo, di contrasto alla polarizzazione delle posizioni. L’ANM, così come il CSM, non presentano esigenze di governabilità e, al contrario, proprio la ricchezza e varietà delle posizioni culturali rappresentano un fattore di accrescimento, ed in questa ricchezza e varietà il gruppo di Unicost svolge da sempre un compito delicato e fondamentale di sintesi.
Forti della tradizione e del percorso che stiamo seguendo, intendiamo giocare i tratti caratteristici che ci contraddistinguono sotto il profilo squisitamente culturale. Proponiamo il nostro modello ai colleghi, fiduciosi che le fila del gruppo si ingrosseranno perché rappresentiamo il sentire della maggioranza dei magistrati italiani.
Ed è in questa prospettiva che, pur non intendendo censurare o additare diversi modi di intendere l’impegno associativo, riteniamo che proprio in questo momento storico sia fondamentale che l’azione dell’ANM e dei gruppi che la compongono si muova sul presupposto che la contrarietà alla riforma costituzionale non debba essere percepita come battaglia di parte, con il rischio di omologazione a parti politiche, trovando la propria linfa, invece, nella consapevolezza che la riforma costituzionale in corso di approvazione rappresenti un vulnus istituzionale che riguarda tutti, perché la riforma danneggia ogni cittadino, quale che sia il proprio orientamento culturale e politico. Riteniamo altresì che l’importanza dei valori in gioco debba indurci, in questo frangente storico, ad una politica associativa accorta a non confondere i piani dei rapporti con gli interlocutori di governo, in quanto le pur meritevoli “trattative sindacali” è bene che per il momento cedano il passo a istanze di ben altro rilievo.
Siamo uniti, quindi, nelle nostre diversità, e portiamo avanti la nostra azione avendo come unica stella polare la tutela dei principi costituzionali e di tutti i cittadini!
Rossella Marro
Presidente Nazionale di Unità per la Costituzione
[1] Così definita per distinguerla dalla cosiddetta “alta magistratura” costituita dai giudici della Corte di cassazione che rivendicavano il valore supremo del principio gerarchico ed avversavano “ogni forma di livellamento”.
[2] In questo senso, Bobbio N., in AA.VV. , Rappresentanza e Democrazia, a cura di Gianfranco Pasquino, Laterza, Bari, 1988, 10 e s.
[3] Da “Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni” di Maurizio Catino.
[4]Alcuni spunti sulla natura virtuosa dell’organo disciplinare vigente presso il CSM sono stati tratteggiati dal Vice presidente Fabio Pinelli — https://www.radioradicale.it/scheda/751204?i=4867473 — in occasione del Convegno L’Alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere , organizzato in data 12 febbraio 2025 dall’Associazione Vittorio Bachelet (il link per l’intero convengo è il seguente: https://www.radioradicale.it/scheda/751204/lalta-corte-disciplinare-pro-e-contro-di-una-proposta-che-fa-discutere